Controllo preventivo e clausola di aggiudicazione con unica offerta (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 81 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si estende agli atti presupposti del provvedimento sottoposto a visto, nella misura in cui essi ne inficiano la legittimità, e quindi anche al bando di gara. L’art. 69 del r.d. n. 827 del 1924, tuttora vigente e non abrogato dai codici dei contratti succedutisi, impone che la gara sia dichiarata deserta in presenza di una sola offerta, salvo che il bando rechi espressa riserva di procedere comunque all’aggiudicazione. L’omessa previsione di tale clausola integra una lacuna procedimentale che non preclude necessariamente il visto, quando l’amministrazione dimostri che l’offerta è di comprovata convenienza e che lo scopo della norma è stato in concreto raggiunto. Resta fermo l’obbligo delle stazioni appaltanti di conformarsi all’art. 69, inserendo nel bando la relativa riserva, indipendentemente dai fac-simile ministeriali e dai bandi-tipo.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia esamina il decreto con cui il Viceprefetto Vicario della Prefettura di Lodi ha approvato il contratto di affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca, ai sensi dell’art. 214-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, per l’ambito provinciale di Lodi e per il quinquennio 2023-2028.
La procedura, svolta di concerto con l’Agenzia del Demanio, era stata indetta con procedura aperta e si era conclusa con l’aggiudicazione all’unico raggruppamento offerente. Il Magistrato Istruttore ha formulato rilievi, dubitando della legittimità dell’atto, e ha chiesto chiarimenti sulla sussistenza nel bando di una clausola che consentisse l’aggiudicazione in presenza di una sola offerta. La questione è stata deferita al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che il controllo di legittimità investe anche gli atti presupposti, art. 3 della legge n. 20 del 1994, e non può quindi prescindere dall’esame del bando di gara, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul controllo come verifica di conformità al diritto oggettivo.
Nel caso concreto, le stazioni appaltanti hanno aggiudicato il servizio all’unico candidato. Trova pertanto applicazione l’art. 69 del r.d. n. 827 del 1924, che impone la dichiarazione di gara deserta in assenza di almeno due offerte, salvo riserva espressa nel bando. Il Collegio ricostruisce la perdurante vigenza della norma, non abrogata dai codici succedutisi e non superata dal diritto europeo, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 2016 del 2008 e Cons. Stato, sez. V, n. 5761 del 2014.
Le controdeduzioni dell’amministrazione hanno addotto l’uso di documentazione standard ministeriale e una clausola sul non procedere all’aggiudicazione in assenza di offerte convenienti, ex art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016. Il Collegio ne rileva la diversità di ratio rispetto all’art. 69, che opera su un piano distinto dalla valutazione di convenienza.
Assume rilievo decisivo il contesto economico documentato: la scarsa appetibilità del settore, l’ampia pubblicità della gara e il carattere vantaggioso dell’offerta, desumibile dai ribassi proposti rispetto alla precedente procedura. Il Collegio, pur rilevando la lacuna procedimentale, ritiene che lo scopo della norma non sia stato in concreto disatteso, discostandosi dal precedente della Sezione regionale di controllo per la Campania, delibera n. 271/2023/PREV.
Resta fermo l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di inserire nel bando la riserva di aggiudicazione anche in caso di unica offerta, non essendo sufficienti i fac-simile ministeriali e i bandi-tipo. Il decreto è ammesso al visto e alla registrazione.
Nota della Redazione
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