Approvazione del conto giudiziale e discarico dell’agente contabile dopo la rettifica (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 229 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’agente contabile che abbia la gestione di titoli azionari deve redigere il conto valorizzando le partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto, tenendo conto delle variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio delle società e dei consorzi partecipati risultanti dai bilanci. L’indicazione del solo valore nominale o del prezzo di acquisto non è conforme ai principi contabili. Una volta che il conto giudiziale sia stato debitamente rettificato, sottoscritto e trasmesso, il giudice contabile ne dispone l’approvazione con contestuale discarico dell’agente, in assenza di ammanchi e di profili di responsabilità.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alla gestione di azioni per l’anno 2017, reso dall’agente contabile nella qualità di Sindaco di un Comune. I conti dei titoli azionari per gli esercizi 2016-2018, depositati nel 2022, rappresentavano le quote partecipative detenute dall’Ente in due società e in due consorzi, con il solo valore nominale delle stesse. Una prima ordinanza istruttoria aveva acquisito la documentazione necessaria.

La Procura contabile, nel rendere il parere, aveva rilevato che l’Ente non aveva ricompilato i conti con l’individuazione del valore al patrimonio netto, come richiesto dalla Sezione, e aveva espresso avviso contrario al discarico. L’agente si è costituito rappresentando la ricompilazione del conto e chiedendone il discarico.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla corretta redazione del conto giudiziale avente ad oggetto titoli azionari. La Sezione aveva indicato, con le ordinanze nn. 21 e 22 del 2022, la necessità di valorizzare le partecipazioni al patrimonio netto, in attuazione dei principi contabili. L’Ente, invece, si era limitato a riepilogare le partecipazioni indicando nuovamente i valori nominali.

Nel corso del giudizio la Procura ha precisato che i conti risultavano ricompilati con il metodo del patrimonio netto solo per le partecipazioni nelle società, ma non per i due consorzi. Ha contestato sotto tale profilo l’irregolarità dei conti, ma non la responsabilità dell’agente contabile. La difesa ha chiesto un differimento dell’udienza per adeguare i conti anche alle posizioni dei consorzi.

All’udienza successiva la Procura ha preso atto della ricompilazione dei conti e della corretta applicazione dei principi contabili. Ha precisato, quanto al consorzio, che la partecipazione era stata valorizzata al prezzo di acquisto in mancanza dei valori di patrimonio netto ed ha escluso una perdita durevole di valore. Ha inoltre segnalato un mero errore materiale nel conto del 2016, che la difesa ha ritenuto non inficiante la regolarità del conto.

Il Collegio ha accertato che il conto giudiziale risulta essere stato debitamente rettificato, sottoscritto e trasmesso dall’agente contabile. Ha quindi proceduto all’approvazione dello stesso con contestuale discarico. In assenza di ammanchi e di profili di responsabilità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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