Non luogo a provvedere sul rinvio della delibera di acquisizione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 98 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 presuppone che l’atto deliberativo dell’amministrazione disponga la costituzione di una società o l’acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta. Ove il dispositivo dell’atto si limiti a conferire mandato al Sindaco di richiedere il rinvio della votazione assembleare, senza alcuna determinazione di acquisto, la Corte dichiara il non luogo a provvedere, perché manca il presupposto oggettivo del parere. La qualificazione dell’atto va condotta sul tenore letterale del dispositivo, che costituisce l’elemento cruciale per cogliere la sostanza del provvedimento e i suoi effetti.

Il Fatto

La società affidataria del servizio idrico integrato per l’ambito territoriale ottimale Marche Sud ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche la deliberazione del Consiglio comunale di un Comune socio, adottata in vista dell’assemblea dei Comuni soci e avente ad oggetto un progetto di rinforzamento industriale mediante acquisizione societaria. La trasmissione è avvenuta ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, unitamente alla delibera del consiglio di amministrazione della società e alle deliberazioni degli altri Comuni soci.

Con l’atto trasmesso, il Comune ha conferito mandato al Sindaco di richiedere il rinvio della votazione dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea, relativi alla cessione di partecipazioni e al progetto di rinforzamento. Il Comune detiene una partecipazione minoritaria nel capitale della società, corrispondente a poco più del due per cento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Dopo le modifiche introdotte dall’art. 11 della legge n. 118/2022, l’art. 5, comma 3, TUSP assegna alla Corte dei conti una funzione di controllo preventivo sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dello stesso articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il comma 4 individua la Sezione regionale di controllo quale organo competente per gli atti degli enti locali.

Il Collegio richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha individuato la ratio della funzione nell’esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione prima che essa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

La Sezione individua poi i parametri dell’onere motivazionale analitico: necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 TUSP; ragioni e finalità della scelta sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria; compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato; sottoposizione dello schema di atto a forme di consultazione pubblica per gli enti locali.

Nel caso concreto, però, il dispositivo dell’atto consiliare non contiene alcuna determinazione volta ad approvare operazioni di acquisto di partecipazioni, né in via diretta né in via indiretta. Il mandato al Sindaco di richiedere il rinvio della votazione assembleare non integra il presupposto oggettivo del controllo. La deliberazione, quindi, non è ascrivibile all’ambito delle funzioni esercitate dalla Corte ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.

Da qui la declaratoria di non luogo a provvedere. La Sezione precisa che la medesima acquisizione societaria era già stata oggetto del proprio parere con le deliberazioni dalla n. 46/2024/PASP alla n. 92/2024/PASP, cui rinvia integralmente: in quelle sedi la Corte aveva rilevato la non conformità dell’operazione alle norme del TUSP, considerazioni che restano ferme. La pronuncia va trasmessa all’amministrazione e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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