Incarichi esterni enti locali illegittime soglie di valore che escludono procedura comparativa (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 27 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge n. 244/2007, il regolamento con cui gli enti locali fissano limiti, modalità e criteri per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che ne compie un riesame di legalità e regolarità senza incidere sull’efficacia dell’atto. Le clausole regolamentari che ampliano i presupposti dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, riducendo l’impossibilità oggettiva di utilizzo del personale interno a mera difficoltà operativa, sono non conformi alla legge. Parimenti illegittime sono le ipotesi di affidamento diretto fondate su soglie di valore del compenso, poiché l’obbligo di procedure comparative pubblicizzate è generalizzato e non dipende dall’importo. Le relative previsioni vanno disapplicate e il regolamento integralmente revisionato.
Il Fatto
Il Comune di Alessandria, nel corso di un riscontro istruttorio su un incarico di collaborazione occasionale conferito a un soggetto esterno, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte il proprio regolamento sul conferimento di incarichi esterni. Il testo, risalente al 2008 e da ultimo modificato nel 2011, era rimasto invariato nonostante le numerose novità normative intervenute nella materia.
Il Magistrato istruttore, rilevati profili di non conformità alla legge, ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione, che ha esaminato il regolamento alla luce della legge n. 244/2007, dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e delle proprie precedenti deliberazioni di indirizzo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007 impone agli enti locali di fissare con regolamento limiti, modalità e criteri per l’affidamento di incarichi o consulenze; il successivo comma 57 ne prescrive la trasmissione alla Sezione regionale di controllo. Tale invio è funzionale al controllo, che non incide sull’efficacia dell’atto, ma si sostanzia in un riesame di legalità e regolarità, in un’ottica dinamica volta a indurre l’ente ad adottare effettive misure correttive, come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Quanto ai presupposti di legittimità, l’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 richiede, tra l’altro, che l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno e che siano preventivamente determinati durata, oggetto e compenso. La linea interpretativa è restrittiva: le amministrazioni devono operare con la propria organizzazione e ricorrere all’esterno solo in casi eccezionali. La Corte esamina l’art. 3 del regolamento e ne rileva la parzialità: manca ogni menzione dei presupposti di cui alle lettere a) e d), con conseguente ampliamento teorico delle possibilità di ricorso a professionalità esterne. Anche la dicitura sull’indisponibilità oggettiva del personale in organico è più lata del dettato legislativo. Il combinato disposto con l’art. 15, comma 5, che enumera i casi di impossibilità oggettiva, si risolve in una sostanziale elusione dell’obbligo normativo, derubricando l’impossibilità oggettiva a mera difficoltà operativa o a carenza cronica di personale. L’accertamento deve invece fondarsi su congrua ed esaustiva motivazione, caso per caso.
Il secondo profilo riguarda l’art. 8, che disciplina l’affidamento diretto senza procedure comparative. Il comma 6-bis dell’art. 7 impone di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative, e le eccezioni sono circoscritte. La Corte censura la prima esenzione, formulata come “prestazioni oggettivamente non comparabili”: la nozione va ricondotta alla unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, che presuppone un solo operatore capace di fornirla. La seconda esenzione è ritenuta in linea con la legge. La terza è accettabile solo se circoscritta alle attività formative e alle docenze; non lo sono i richiami alla fiducia personale e all’esiguità del compenso.
La quarta esenzione, che esclude la comparazione per incarichi inferiori a 5.000 euro lordi, è dichiarata illegittima. A differenza del codice dei contratti pubblici, la disciplina degli incarichi ex art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 non prevede procedure differenziate per importo: l’obbligo di comparazione pubblicizzata è generalizzato e la natura occasionale o il modico compenso non giustificano deroghe alle regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento. Il P.Q.M. dichiara non conformi alla legge le disposizioni indicate e invita l’Amministrazione a una revisione completa del regolamento, con eliminazione dei riferimenti a testi abrogati, entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Nota della Redazione
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