Decesso dell’agente contabile e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 144 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il decesso dell’agente contabile intervenuto nelle more del giudizio e dopo la sua costituzione determina l’estinzione del giudizio per carenza di legittimazione passiva degli eredi, ogni qualvolta non risulti un illecito arricchimento del deceduto. Il giudizio di conto, infatti, ha ad oggetto la gestione dell’agente e la determinazione del rapporto di debito/credito verso l’ente pubblico; tale finalità viene meno con la morte dell’agente tenuto alla presentazione del conto. Il diritto al risarcimento e la reintegrazione patrimoniale non si conseguono in caso di morte del responsabile che non abbia arrecato all’Amministrazione un danno qualificato dal corrispondente proprio arricchimento. Qualora tale situazione non ricorra, gli eredi non sono legittimati passivamente.
Il Fatto
La vicenda origina da un giudizio di conto promosso in relazione alla gestione del consegnatario dei beni di consumo del magazzino economale di una struttura ospedaliera, per l’esercizio finanziario 2017. Il conto giudiziale, redatto secondo il modello 24 d.P.R. n. 194/1996, era stato depositato con i requisiti formali previsti dalla norma.
Il magistrato istruttore aveva segnalato criticità nel merito, riconducibili all’assenza dei buoni di carico e scarico e ad alcune irregolarità rilevate nell’esame analitico della documentazione. Il giudizio era stato dapprima dichiarato procedibile con sentenza-ordinanza, poi gli atti erano stati rimessi all’istruttore per il completamento dell’istruttoria. Con la relazione conclusiva emergeva che l’agente contabile era deceduto, circostanza che ha aperto la questione della legittimazione passiva degli eredi.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la questione preliminare della sorte del giudizio di conto a seguito del decesso dell’agente contabile, verificatosi dopo il deposito del conto giudiziale e dopo la sua costituzione in giudizio ex art. 140, comma 3, c.g.c.. La relazione integrativa era stata notificata agli eredi, che non si sono costituiti.
Il Pubblico ministero, preso atto del decesso e rilevato che non risulta alcun illecito arricchimento dell’agente, ha concluso per la carenza di legittimazione passiva degli eredi e quindi per l’improcedibilità del conto.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui, nell’ipotesi di decesso dell’agente nelle more del giudizio di conto, il giudizio ha ad oggetto la gestione dell’agente ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito tra quest’ultimo e l’ente pubblico. Tale finalità viene meno al verificarsi del decesso dell’agente tenuto alla presentazione del conto, come affermato da Corte conti Sez. Sardegna n. 481/2004, Sez. Calabria n. 71/02 e Sez. Lombardia n. 793/1995.
Il principio generale è che il diritto al risarcimento viene meno e la reintegrazione patrimoniale non si consegue in caso di morte del responsabile che non abbia arrecato all’Amministrazione un danno qualificato dal corrispondente proprio arricchimento (Sez. Riun. n. 22/A del 1996). Qualora tale situazione non ricorra, gli eredi non sono legittimati passivamente nel giudizio contabile (Sez. Riun. n. 74 del 1997; Sez. I n. 31/A del 1995; Corte conti, Sezione Lazio n. 540 del 2022).
Non emergendo alcun illecito arricchimento, la Corte dichiara estinto il giudizio.
Nota della Redazione
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