Controllo spese elettorali comunali e verifica di conformità dei rendiconti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 86 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui rendiconti delle spese elettorali, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse. Per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale. Il Collegio accerta la regolarità dei rendiconti e, in assenza di irregolarità, ne dà atto con deliberazione di conformità. La verifica presuppone la riconduzione delle spese alle tipologie ammissibili e la loro documentazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda la campagna elettorale per le elezioni comunali tenutesi l’8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Rozzano (MI), ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quindi soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha esaminato i rendiconti presentati dalle liste, movimenti e partiti che hanno partecipato alla competizione.

Con nota trasmessa a mezzo p.e.c., il Collegio ha richiesto al Comune la certificazione della data di insediamento del Consiglio comunale e l’elenco delle liste partecipanti con i riferimenti dei rappresentanti obbligati al deposito del rendiconto. L’Ente ha trasmesso l’elenco e la delibera di insediamento del Consiglio comunale. I rendiconti delle undici liste sono pervenuti alla Sezione con distinte comunicazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto precisato la natura del controllo, richiamando l’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. Il sindacato è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse, restando estranea ogni valutazione di merito sull’opportunità o sull’efficacia della spesa.

La Corte ha richiamato gli indirizzi della Sezione delle Autonomie, in particolare la deliberazione n. 24/2013, secondo cui per conformità a legge deve intendersi la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e congruità anche sotto il profilo temporale. La verifica si àncora dunque alle tipologie di spese ammissibili e alla loro riconducibilità alla campagna elettorale.

All’esito dell’esame della documentazione pervenuta, anche a seguito dell’attività istruttoria instauratasi per alcune criticità emerse dall’analisi dei rendiconti, il Collegio ha rilevato che cinque liste non hanno sostenuto spese. Per le altre sei, il rendiconto rispetta i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Collegio ha quindi riscontrato, ai sensi dell’art. 12, legge n. 515/1993, la conformità alla legge delle fonti di finanziamento, delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle medesime. Ha pertanto accertato che non sono state riscontrate irregolarità nei rendiconti presentati dalle undici liste.

Il Collegio ha infine disposto, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, legge n. 515/1993, che copia della deliberazione sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto, al Presidente del Consiglio comunale di Rozzano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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