Elementi ostativi alla costituzione di NewCo per il servizio idrico integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 16 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’assunzione di una partecipazione indiretta in una società costituenda per la gestione del servizio idrico integrato è soggetto allo scrutinio di conformità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016. La motivazione “rafforzata” richiesta dall’art. 5, comma 1 deve esplicitare la necessità dello strumento societario ai fini istituzionali, la sua infungibilità rispetto all’assunzione diretta del servizio da parte del gestore unico, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Non è sufficiente la volontà del socio di maggioranza né l’esigenza di conservare un ruolo territoriale o di non disperdere professionalità. La perpetuazione di due soggetti partecipati per l’erogazione del medesimo servizio, dopo la cessazione della gestione salvaguardata, integra un profilo di carenza motivazionale anche ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, e impone una verifica degli aspetti concorrenziali sui proventi tariffari in capo al socio minoritario.
Il Fatto
Un Comune del Pinerolese, membro dell’ATO TO3, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui autorizzava i rappresentanti nell’assemblea dei soci di una società partecipata a votare a favore della costituzione di una società per azioni destinata a svolgere il ruolo di gestore operativo del servizio idrico integrato. L’operazione prevedeva una partecipazione majoritaria del gestore unico e una quota minoritaria del gestore salvaguardato uscente.
L’iniziativa si inseriva in un percorso avviato con un accordo di programma tra i due soci, con presa d’atto dell’Autorità d’ambito, allo scadere della gestione salvaguardata. Il Comune rimarrebbe socio di entrambe le società direttamente partecipate e acquisirebbe una partecipazione indiretta nella costituenda newco, con la richiesta di pronuncia della Corte in ordine alla conformità dell’atto.
La Motivazione della Corte
La Sezione inquadra la pronuncia nell’ambito della funzione di controllo, richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022 e la lettura sistematica dell’art. 5 TUSP. Poiché la delibera autorizza una partecipazione indiretta, essa ricade nel perimetro dello scrutinio disegnato dall’art. 5, commi 1 e 2, con verifica di analiticità, sostenibilità e convenienza.
Sul primo versante, la Sezione rileva che la consultazione pubblica ex art. 5, comma 2 è stata contenuta in soli otto giorni e motivata con ragioni di urgenza poco persuasive, a fronte di un confronto avviato da oltre due anni. Manca inoltre traccia delle osservazioni eventualmente pervenute. La genericità del percorso partecipativo indebolisce la tenuta dell’atto.
Nel merito, la Corte sottolinea che l’esigenza di “non disperdere” professionalità e di preservare un presidio territoriale non integra la necessità richiesta dall’art. 4 TUSP in combinato disposto con l’art. 5, comma 1. La scelta di mantenere il socio di maggioranza già presente appare discrezionale e non imposta dalla legge. La volontà dell’altro socio di costituire la newco non può imporre ai comuni soci l’assunzione di una partecipazione oltre i limiti normativi, né la posizione del singolo ente può essere sovrapposta a quella della società partecipata.
Sul piano finanziario, il ramo d’azienda conferito presenta un valore negativo, con conseguente esborso netto a carico della compagine; i margini operativi previsti risultano molto contenuti rispetto ai costi. Quanto ai profili di efficienza ed economicità, la Corte censura la mancata comparazione con l’alternativa dell’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico, esistente e disponibile. Emerge anche un possibile conflitto con l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, per detenzione di partecipazioni in società con attività analoghe.
Infine, sotto il profilo degli aiuti di Stato, la Sezione ritiene non esaustiva la motivazione: la percezione di una quota dei proventi tariffari da parte del socio minoritario, impresa multiutility attiva in altri settori, avrebbe dovuto essere valutata alla luce dell’art. 107 TFUE. Per l’insieme di tali carenze la Corte delibera di ravvisare elementi ostativi alla costituzione della nuova società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.
Nota della Redazione
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