Regolarità del consuntivo elettorale malgrado il deposito tardivo (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 66 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di conformità alla legge delle spese elettorali sostenute dalle liste nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti è subordinata al deposito del conto consuntivo entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, fissato dal combinato disposto degli art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012. Il deposito tardivo, tuttavia, non è di per sé causa di irregolarità del rendiconto: ove la lista non abbia ricevuto finanziamenti né sostenuto spese, il Collegio accerta la regolarità del consuntivo nei sensi della parte motiva. L’obbligo di deposito grava su tutte le formazioni politiche partecipanti, anche quando il rendiconto si esaurisca in una dichiarazione negativa, in funzione di trasparenza e del corretto esercizio del controllo.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sulle spese elettorali sostenute dalla lista “Club Millennials” in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Gubbio del 08-09 giugno 2024 e del turno di ballottaggio del 23-24 giugno 2024. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha avviato l’istruttoria con la deliberazione n. 131/2024/CSE, richiedendo dati al Presidente del Consiglio comunale e attivando l’acquisizione dei rendiconti delle formazioni politiche partecipanti.
Il conto consuntivo della lista è pervenuto in data 2 settembre 2024, oltre il termine stabilito per legge. Il Collegio ha poi chiesto, con nota istruttoria, una integrazione documentale, acquisita alla Sezione. All’esito dell’istruttoria il rendiconto risultava privo di finanziamenti e di spese. La questione sottoposta al Collegio è dunque se il deposito tardivo incida sulla regolarità del consuntivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, parametrati a 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle liste è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, che vi procede in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993. Diversamente, il controllo sulle spese dei singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Collegio ricorda che sono soggetti al controllo i Comuni umbri con popolazione superiore a 30.000 abitanti, corrispondenti a Gubbio, Foligno e Perugia. Ribadisce poi l’obbligo di deposito del consuntivo a carico di tutti i partiti, movimenti e liste partecipanti alle consultazioni, anche qualora non abbiano sostenuto spese né avuto fonti di finanziamento: in tal caso l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi, che devono riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività eseguita.
Dal raffronto delle indicazioni e della documentazione pervenuta, il Collegio ha riscontrato che il conto consuntivo della lista è pervenuto il 2 settembre 2024, oltre il termine del 31 agosto 2024, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, avvenuto il 17 luglio 2024. Il termine deriva dal combinato disposto degli art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012.
Il Collegio ha tuttavia accertato che dalla documentazione trasmessa dal delegato della lista emerge l’assenza di finanziamenti e di spese. Su questa base ha accertato la regolarità del conto consuntivo nei sensi indicati in parte motiva, disponendo la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata. Il deposito tardivo, dunque, non ha determinato un esito di irregolarità del rendiconto.
Nota della Redazione
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