Partecipazioni indirette e società doppione: parere negativo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 15 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di un’amministrazione pubblica è soggetto allo scrutinio della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP. L’onere di motivazione rafforzata impone di esplicitare la necessità della società per le finalità istituzionali, la sostenibilità finanziaria, la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché l’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La Corte ravvisa elementi ostativi quando l’operazione perpetui la partecipazione dell’ente a due società per la gestione del medesimo servizio, in assenza di ragioni eccezionali idonee a giustificare la deroga al principio del gestore unico.
Il Fatto
Un Comune del Pinerolese, compreso nell’ATO TO3, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti nell’assemblea dei soci della società multi-utility partecipata a esprimere voto favorevole alla costituzione di una nuova società per azioni, la “Società Pinerolese Acque S.p.A.”, partecipata al 51% dal gestore unico del servizio idrico integrato e al 49% dalla medesima multi-utility.
L’operazione si colloca dopo la cessazione, al 31 dicembre 2023, della gestione salvaguardata affidata alla società multi-utility, e prevede il conferimento alla newco del ramo d’azienda idrico. Il Comune è già socio del gestore unico e della multi-utility, sicché l’acquisto configurerebbe una partecipazione indiretta nella newco per il tramite di entrambe. Sono pervenute alla Sezione altre quarantatré deliberazioni consiliari di contenuto analogo. La questione riguarda la conformità dell’atto ai vincoli dell’art. 5 TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica la pronuncia come esercizio di funzione di controllo, non di attività consultiva, richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/2022: il pronunciamento interviene dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo e incide sulla sua legittimità, con termini ed esiti tipizzati. La verifica investe la necessità della società per le finalità istituzionali, la scelta di gestione diretta o esternalizzata, la sostenibilità finanziaria e la compatibilità europea.
La Corte rileva anzitutto una carenza sulla consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP: il termine concesso di otto giorni e le modalità di informazione appaiono limitati, a fronte di un’operazione elaborata da oltre due anni; il richiamo alle ragioni di urgenza non persuade e non emerge se siano pervenute osservazioni.
Nel merito, la costituenda società si affiancherebbe al gestore unico, perpetuando l’anomalia di due soggetti partecipati per l’erogazione di un unico servizio. Cessata la gestione salvaguardata, la doppia partecipazione sarebbe giustificabile solo in presenza di ragioni eccezionali, tanto più che la soluzione ordinaria — l’assunzione diretta della gestione operativa tramite l’acquisizione degli impianti da parte del gestore unico già partecipato — è “a portata di mano”. La Corte richiama l’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP e il divieto di partecipazioni in società che svolgono attività analoghe (società doppione), rilevabile dalla ricognizione annuale.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, dalla perizia di stima emerge un valore del ramo d’azienda negativo per euro 340.915,22; i margini operativi della newco appaiono esigui, di poco superiori all’1% dei costi operativi, a fronte di un gestore unico in salute economica. Non risulta comparata la maggiore convenienza dell’opzione prescelta rispetto all’assunzione diretta da parte del gestore unico, né quantificato l’impatto sul singolo comune socio.
Infine, sul profilo degli aiuti di Stato ex art. 107 TFUE, la posizione della multi-utility al 49% della newco avrebbe richiesto una valutazione specifica: essa potrebbe beneficiare di proventi tariffari qualificabili come trasferimenti di risorse pubbliche, in grado di incidere sulla concorrenza negli altri settori in cui opera. La motivazione risulta dunque carente. La Corte delibera di ravvisare elementi ostativi alla costituzione della società e alla conseguente acquisizione di partecipazioni indirette da parte del Comune.
Nota della Redazione
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