Estinzione del giudizio pensionistico per mancata notifica e rinuncia agli atti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 475 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, cui si applicano i principi del processo del lavoro, la mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente, unitamente alla mancata comparizione delle parti alla prima udienza, impone la cancellazione della causa dal ruolo e la estinzione immediata del processo. L’art. 181 e l’art. 309 cod. proc. civ. vanno interpretati in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli art. 24 e 111 Cost., valorizzando i principi di oralità, concentrazione, immediatezza, ragionevole durata ed efficienza processuale. La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta prima della notifica, conferma il venir meno dell’interesse alla decisione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha chiesto la corretta riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con riconoscimento del diritto agli incrementi correlati alle progressioni di carriera conseguite nel periodo dall’1.01.2011 al 31.12.2014, nonché degli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione intervenuta durante il blocco retributivo disposto dall’art. 9 della legge n. 122/2010, di conversione del d.l. n. 78/2010, cessato per effetto della legge n. 190/2014.
Deduceva che la Consulta ha legittimato il blocco stipendiale solo a condizione che esso fosse temporaneo e non producesse effetti definitivi, mentre nel caso concreto la base pensionabile era stata computata in misura inferiore al dovuto. Atteso il consolidarsi di giurisprudenza sfavorevole, con atto del 1.10.2024 la parte ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio, precisando di non avere notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva, in via assorbente, che non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla parte resistente, pur ritualmente destinataria del provvedimento comunicato dalla Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso in data 22 febbraio 2024.
Il giudice richiama i principi di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. Da tali principi discende che, in caso di mancata comparizione delle parti alla prima udienza, si deve procedere alla cancellazione della causa dal ruolo e alla estinzione immediata del processo.
Il fondamento normativo è individuato negli art. 24 e 111 Cost. e negli art. 181 e 309 cod. proc. civ., ai quali va data un’interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto della ragionevole durata del processo e dell’efficienza processuale.
La Corte considera altresì quanto dedotto dalla parte nell’atto di rinuncia del 1° ottobre 2024, che conferma il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. All’udienza di trattazione del 16 ottobre 2024 nessuno è comparso.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio, con nulla per le spese.
Nota della Redazione
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