Partecipazioni indirette e gestore unico del servizio idrico parere negativo (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 56 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza l’assunzione di una partecipazione indiretta in una società costituenda è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP. Il giudice contabile verifica l’analitica motivazione in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La motivazione è carente quando non confronta l’opzione prescelta con l’alternativa della gestione diretta da parte del gestore unico già partecipato. È inoltre insufficiente la valutazione degli effetti dell’operazione sotto il profilo degli aiuti di Stato, quando la società multi-utility partecipante conservi la possibilità di beneficiare degli utili dopo la cessazione della gestione salvaguardata.

Il Fatto

Il Comune di Porte, compreso nella Città Metropolitana di Torino, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti in assemblea a votare favorevolmente alla costituzione della “Società Pinerolese Acque S.p.A.”. Il contesto è la riorganizzazione del servizio idrico integrato nell’ATO TO3, dove il gestore unico è SMAT S.p.A. e ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. operava come gestore salvaguardato sino al 31 dicembre 2023. La nuova società sarebbe partecipata al 51% da SMAT e al 49% da ACEA.

Il Comune, già socio sia di SMAT sia di ACEA, rimarrebbe titolare di partecipazioni indirette nella newco tramite entrambe le società direttamente partecipate. La questione giunge alla Corte per la verifica di conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5 TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. Richiamando le Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16 del 3 novembre 2022, chiarisce che, nonostante la denominazione di “parere”, la pronuncia postula l’esercizio di una funzione di controllo, con termini, parametri ed esiti individuati dal legislatore. L’atto rientra nel perimetro applicativo perché autorizza l’acquisto di una partecipazione indiretta in una società che eserciterebbe le attività del ramo d’azienda conferito.

Quanto al rispetto dei vincoli finalistici, la Corte rileva che la scelta di costituire la newco è discrezionale e non imposta dalla legge. La doppia partecipazione, prima tollerata in forza della gestione salvaguardata, perpetuerebbe l’anomalia di due soggetti partecipati per l’erogazione di un unico servizio. La soluzione ordinaria — l’assunzione della gestione operativa tramite SMAT — sarebbe “a portata di mano”. L’acquisizione esporrebbe il Comune alla violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, per detenzione di partecipazioni in società con attività analoghe.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte osserva che dalla perizia emerge un valore del ramo d’azienda negativo, con margini operativi esigui. La motivazione non dimostra la maggiore convenienza dell’opzione prescelta rispetto alla gestione diretta da parte di SMAT, né chiarisce il riflesso dei maggiori costi sul singolo comune socio.

Infine, sul profilo degli aiuti di Stato, la Sezione rileva che ACEA, cessata la gestione salvaguardata, conserverebbe quale socio al 49% la possibilità di beneficiare degli utili. La tariffa idrica, prestazione patrimoniale imposta, non escluderebbe di per sé l’applicabilità dell’art. 107 TFUE. La motivazione sul punto risulta carente. La Corte delibera di ravvisare elementi ostativi alla costituzione della società e alla conseguente acquisizione delle partecipazioni indirette.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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