Il conto del consegnatario azionario segue il patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 186 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di titoli azionari di un ente locale deve essere redatto applicando, per la valutazione delle partecipazioni, il criterio della frazione di patrimonio netto, come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. n. 118/2011). L’iscrizione al valore nominale costituisce una violazione di legge che inficia la regolarità del conto e preclude il discarico dell’agente, poiché il conto deve rappresentare anche le variazioni di valore dei titoli, ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali tramite l’art. 93 TUEL. Le partecipazioni in enti pubblici e privati controllati e partecipati sono soggette all’obbligo di rendiconto, mentre le mere forme associative tra Comuni non rientrano nel perimetro delle partecipazioni da iscrivere nel conto giudiziale.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale veneta era chiamata a pronunciarsi sul conto giudiziale presentato dal consegnatario dei titoli azionari del Comune, relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2024. Il magistrato istruttore aveva rilevato che il valore complessivo dei titoli indicato nel conto non concordava con quello risultante dallo stato patrimoniale dell’ente, sia per il valore iniziale che per quello finale, a causa dell’utilizzo del criterio del valore nominale anziché di quello del patrimonio netto. Inoltre, il conto non includeva tre partecipazioni, relative a due Consigli di Bacino e a una Conferenza dei Sindaci.

L’agente contabile, nella memoria depositata, giustificava l’omissione con una lettura restrittiva del modello 22 del d.P.R. n. 194/1996, ritenendo che il rendiconto riguardasse le sole partecipazioni azionarie da indicare al valore nominale. All’esito dell’istruttoria, il magistrato deferiva la questione al Collegio per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto la tesi dell’agente, affermando che l’utilizzo del valore nominale per l’iscrizione delle partecipazioni nel conto giudiziale non è corretto. Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. n. 118/2011, prescrive il ricorso al metodo del patrimonio netto per la valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, sia per le partecipazioni in società controllate e partecipate sia per quelle in enti pubblici e privati. Tale criterio, ha precisato la Corte, deve trovare applicazione anche nella redazione del conto del consegnatario dei titoli, poiché il conto giudiziale non può limitarsi al titolo originario ma deve rappresentare anche le variazioni di valore dei titoli e gli utili distribuiti, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007).

La Corte ha quindi evidenziato che la violazione di legge, derivante dall’adozione di un criterio differente, inficia irrimediabilmente la regolarità del conto e non consente all’agente di ottenere il discarico. Il valore del patrimonio netto, essendo determinato dal differenziale tra attività e passività, varia in ragione del risultato di esercizio e possiede un elevato valore informativo sulla solidità gestionale della società, offrendo una visione prospettica dell’evoluzione dell’equilibrio patrimoniale aziendale.

Quanto alla mancata inclusione delle partecipazioni nei Consigli di Bacino, la Sezione ha dato continuità all’orientamento espresso con la sentenza n. 363/2025 della medesima Sezione, ritenendo l’irregolarità non superata. Diversamente, la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci è stata esclusa dall’obbligo di rendiconto, trattandosi di una mera forma associativa tra Comuni, costituita come associazione ed iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato.

In conclusione, il Collegio ha dichiarato irregolare il conto e non ha ammesso a discarico l’agente, senza pronuncia sulle spese in assenza di condanna. La decisione si fonda sulla necessaria conformità del conto ai criteri legali di valutazione e sulla funzione del giudizio di conto quale controllo sulla corretta rappresentazione della gestione dei beni in custodia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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