Ricongiunzione onerosa dei contributi CPDEL e obbligo di soccorso istruttorio dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 75 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ricongiunzione onerosa proposta in via generica, con riferimento a tutti i contributi versati presso l’INPS, è idonea a ricomprendere anche i periodi accreditati presso la gestione pubblica, confluita dall’INPDAP nell’INPS, e non richiede una specifica indicazione della singola gestione di provenienza. In caso di incertezza sul contenuto della domanda, l’Istituto è tenuto ad attivare il soccorso istruttorio, richiedendo chiarimenti e integrazioni, non potendosi sottrarre all’esame dell’istanza per la sua genericità. Accertata la sussistenza della contribuzione, va riconosciuto il diritto alla ricongiunzione e alla conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico, con arretrati dalla data del pensionamento e accessori secondo il principio del cumulo parziale.

Il Fatto

La ricorrente ha instaurato il giudizio in riassunzione per ottenere il riconoscimento della ricongiunzione onerosa di diversi periodi di attività lavorativa. In particolare, dopo periodi di lavoro dipendente presso due datori privati, ha svolto attività presso un datore di lavoro pubblico dal 01/02/1991 al 31/12/2002, e poi presso un’Amministrazione fino al 31/05/2019. La ricorrente è titolare di pensione di inabilità con decorrenza dal 03/10/2019.

Con tre comunicazioni del 2020 e del 2021 l’INPS ha rigettato la domanda di ricongiunzione presentata il 10/01/2019, non avendo definito né conteggiato la contribuzione relativa al periodo svolto presso il datore pubblico. La ricorrente ha quindi chiesto l’accoglimento della domanda comprensiva anche di tale periodo.

La Motivazione della Corte

L’INPS ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che nessuna domanda sarebbe stata presentata con riferimento ai contributi della Gestione Pubblica per il periodo in contestazione. Nel merito ha dedotto l’infondatezza per mancata attivazione dell’iter amministrativo e per l’avvenuto inserimento dei contributi in una precedente domanda di computo.

Il Giudice ha respinto l’eccezione. La ricorrente ha presentato domanda il 10/01/2019, rinvenibile nel fascicolo di un giudizio instaurato davanti al Giudice ordinario. Tale istanza, nella sua genericità, chiedeva la ricongiunzione di tutti i contributi versati presso l’INPS ed era idonea a ricomprendere anche il periodo in contestazione, svolto presso il datore pubblico e i cui contributi erano versati nella CPDEL, gestita dall’INPDAP e poi confluita nell’INPS.

Il Giudice ha inoltre affermato che, in caso di dubbio, l’INPS avrebbe potuto e dovuto chiedere integrazioni e chiarimenti in sede di soccorso istruttorio. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, dagli estratti conto previdenziali depositati dalla ricorrente emerge che all’INPS consta lo svolgimento dell’attività lavorativa dal 01/02/1991 al 31/12/2002 con relativo versamento della contribuzione. Il Giudice ha quindi affermato il diritto alla ricongiunzione della posizione previdenziale per tale periodo.

L’INPS dovrà effettuare la riliquidazione del trattamento pensionistico percepito e corrispondere la pensione rideterminata, oltre agli arretrati dalla data del pensionamento. Alla ricorrente spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, secondo il principio del cumulo parziale, nonché gli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. Le spese, liquidate ai sensi dell’art. 4 D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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