Partecipazioni indirette e gestore unico del servizio idrico integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 55 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, anche indiretta, è soggetto allo scrutinio della Corte dei conti, che ne verifica la conformità agli artt. 4, 5, 7 e 8 del TUSP sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, della convenienza economica e della compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. La motivazione rafforzata richiesta dalla norma deve confrontare espressamente l’opzione societaria prescelta con l’alternativa, ordinaria per legge, della gestione diretta del servizio da parte del gestore unico. La presenza di due soggetti partecipati per l’erogazione di un unico servizio, oltre la scadenza del regime di salvaguardia, integra una frizione con gli artt. 4 e 5 TUSP e con l’art. 147, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006, nonché un profilo di possibile violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP. Carente è altresì la motivazione sulla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, ove un socio minoritario sia impresa multi-utility attiva in settori concorrenziali.

Il Fatto

Il Comune di Pinerolo, socio sia del gestore unico del servizio idrico integrato che del gestore operativo salvaguardato uscente, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la propria deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i rappresentanti assembleari a votare a favore della costituzione di una nuova società per azioni partecipata al 51% dal gestore unico e al 49% dal gestore salvaguardato. La NewCo avrebbe assunto il ruolo di gestore operativo nel territorio del Pinerolese, subentrando al gestore salvaguardato, la cui gestione era scaduta.

Analoga trasmissione è pervenuta da altri enti interessati. La questione sottoposta alla Sezione riguarda la conformità dell’operazione ai vincoli finalistici e tipologici del TUSP e ai parametri di sostenibilità finanziaria ed economica.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che il controllo affidato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP impone la verifica di un’analitica motivazione su necessità della società, ragioni e finalità della scelta, sostenibilità finanziaria e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché sull’assenza di contrasto con la disciplina europea degli aiuti di Stato. La delibera rientra nel perimetro applicativo della norma, trattandosi di partecipazione indiretta in una società che eserciterebbe le medesime attività del gestore salvaguardato.

Quanto al principio del gestore unico, la Corte osserva che, cessata la gestione salvaguardata, un ulteriore soggetto nel ruolo di gestore operativo, proprietario di impianti e incaricato della loro manutenzione ordinaria, non trova più copertura normativa. La doppia partecipazione del Comune — in SMAT e nella NewCo — per l’erogazione del medesimo servizio integra il rischio di società “doppione”, in frizione con l’art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP.

La Sezione ritiene inconferente il richiamo alla decisione già assunta dal gestore unico: la costituzione della NewCo richiede il consenso di entrambe le società coinvolte e l’autorizzazione di tutti i comuni soci. La posizione del comune socio non può essere sovrapposta a quella della partecipata: gli atti avrebbero dovuto spiegare perché le difficoltà del gestore unico nell’assunzione diretta del servizio inciderebbero significativamente sul singolo ente, la cui quota è minimale.

Carente risulta anche la motivazione sulla sostenibilità finanziaria. Dalla perizia asseverata emerge un valore del ramo d’azienda conferito negativo, con margini operativi esigui, di poco superiori all’1% dei costi operativi previsti, a fronte di un gestore unico economicamente solido. Quanto alla convenienza economica, la delibera non chiarisce perché l’opzione societaria sia preferibile all’assunzione diretta della gestione operativa da parte del gestore unico.

Sul versante europeo, la Corte rileva che la provenienza dei proventi dalla tariffa idrica, prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria, non esclude di per sé l’operatività della disciplina sugli aiuti di Stato. La posizione del socio minoritario, impresa multi-utility attiva in settori concorrenziali, avrebbe richiesto una valutazione specifica, nella bozza statutaria essendo prevista la distribuzione degli utili. La Sezione conclude ravvisando elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette, disponendo la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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