Partecipazione del Comune al GAL: motivazione limitata al solo ambito territoriale (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 5 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Per le società che erogano servizi di interesse generale e per quelle la cui attività è espressamente qualificata dal Legislatore di interesse per il socio pubblico — come il Gruppo di azione locale (GAL), per il quale la partecipazione pubblica costituisce elemento essenziale per accedere ai fondi comunitari destinati allo sviluppo locale dell’ambito territoriale di riferimento — la verifica sull’adempimento motivazionale di cui all’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016 resta limitata all’esistenza di una corrispondenza tra la competenza territoriale dell’ente socio e l’ambito territoriale di operatività della società partecipata. Negli altri casi l’ente locale socio è invece tenuto a motivare analiticamente la stretta inerenza tra l’attività della società e le proprie finalità istituzionali. La deroga all’onere di motivare l’interesse ai sensi dell’art. 4 TUSP discende dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 175/2016, che esclude l’applicabilità di tale articolo alle società aventi a oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei.

Il Fatto

Un Comune ha deliberato di aderire a una società consortile mista a responsabilità limitata senza scopo di lucro, qualificata come Gruppo di azione locale, mediante l’acquisizione di una quota di valore nominale modesto, con un contributo annuo a sostegno delle spese di gestione a decorrere dall’anno successivo. L’atto è stato trasmesso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla competente Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, per il pronunciamento sulla conformità dell’operazione ai parametri ivi richiamati.

Il Comune ha illustrato la natura del GAL, la finalità di sviluppo socio-economico del territorio e l’impossibilità di accedere ai fondi della programmazione europea L.E.A.D.E.R. senza l’adesione al partenariato. Ha inoltre richiamato l’andamento dei bilanci della società negli ultimi esercizi e l’avvenuto ripianamento della perdita registrata. Alla data della richiesta il Comune non aveva ancora perfezionato l’acquisto delle quote.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro applicativo della norma. L’operazione comporta l’acquisto ex novo di una partecipazione e quindi l’assunzione della qualifica di socio, sicché rientra nell’ambito dell’art. 5, comma 3, TUSP, come confermato dall’orientamento nomofilattico delle Sezioni Riunite. Il Collegio verifica poi il rispetto delle regole di competenza e degli obblighi procedimentali, rilevando che l’acquisto è stato autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale e che lo schema dell’atto è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente, senza osservazioni pervenute.

Sul versante dei vincoli tipologici e finalistici, la Corte richiama l’art. 3 TUSP, che consente la partecipazione a società anche consortili costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, e l’art. 4 TUSP, che impone il vincolo di scopo e di attività. Il Collegio osserva che la società rientra tra i moduli consentiti e che la fattispecie va inquadrata nella disciplina europea dei Gruppi di azione locale, richiamata dall’art. 4, comma 6, e dall’art. 26, comma 2, TUSP, che esclude l’applicabilità dell’art. 4 alle società con oggetto sociale esclusivo di gestione di fondi europei.

Da qui il principio centrale: per le società la cui attività è qualificata dal Legislatore di interesse per il socio pubblico, come il GAL, la verifica motivazionale si arresta alla corrispondenza tra competenza territoriale dell’ente e ambito di operatività della società. La Sezione aderisce all’orientamento contabile richiamato e ritiene che, ferma tale corrispondenza, l’onere di motivazione analitica rispetto ai vincoli finalistici sia stato assolto mediante la qualificazione del soggetto come Gruppo di azione locale.

Quanto alla sostenibilità finanziaria, il Collegio rileva che non sono state fornite informazioni sulla situazione prospettica della società secondo una visione dinamica; tuttavia, in ragione della peculiarità della fattispecie — in cui il percorso dell’ente appare obbligato rispetto all’adesione al GAL — considera sufficienti le informazioni fornite. Invita comunque il Comune a operare per il futuro in termini più coerenti con l’art. 5, commi 3 e 4, TUSP e raccomanda un attento monitoraggio dell’attività della partecipata, anche alla luce dell’esito negativo dell’esercizio 2022.

La Corte prende infine atto delle valutazioni su convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità, richiamando il principio di proporzionalità per le partecipazioni di modesta entità, e della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La delibera conclude nel senso di non ravvisare elementi ostativi all’acquisto delle quote.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *