Recupero indebito previdenziale lordo se rapporto definito prima del 19 maggio 2020 (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 49 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 150 del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 10 del d.P.R. n. 917/1986, impone la restituzione al netto della ritenuta subita delle somme indebite assoggettate a tassazione. La disciplina opera, per espressa previsione del comma 3, per le somme restituite dal 1° gennaio 2020, facendo salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto, fissata al 19 maggio 2020. Nella nozione di rapporto definito rientra anche quello per cui sia in corso un piano di recupero rateizzato calcolato al lordo delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, perché il rapporto tra le parti si è definito con l’approvazione del piano. Il recupero dell’indebito previdenziale effettuato al lordo è pertanto legittimo quando la rateizzazione sia stata elaborata prima del 19 maggio 2020.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge superstite titolare di una quota della pensione di reversibilità, agisce nei confronti dell’INPS chiedendo la restituzione di una parte delle somme trattenute dall’Istituto a titolo di recupero dell’indebito. Dopo una pronuncia del giudice civile che aveva rideterminato la ripartizione del trattamento di reversibilità con l’ex coniuge, l’INPS aveva ridotto l’importo erogato alla ricorrente, formando un indebito che è stato recuperato mediante trattenute mensili distribuite su un arco pluriennale.
La ricorrente contesta il criterio del recupero: assume che le somme siano state restituite al lordo degli oneri fiscali, mentre l’erogazione originaria era avvenuta al netto, con un pregiudizio economico. Chiede quindi la restituzione della differenza, quantificata complessivamente in 8.069,07 euro. L’INPS si costituisce e sostiene la correttezza dell’operato, invocando l’inapplicabilità della disciplina del 2020 ai rapporti anteriori.
La Motivazione della Corte
Il giudice qualifica con precisione il petitum: la controversia riguarda il recupero al lordo o al netto degli indebiti su prestazioni previdenziali assoggettate a ritenute alla fonte. Sul punto interviene l’art. 150 del d.l. n. 34/2020, che ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 10 del TUIR.
La norma risponde a una finalità deflattiva del contenzioso. Il sostituto d’imposta, secondo la prassi previgente, richiedeva la restituzione al lordo delle ritenute, mentre il contribuente recuperava il prelievo mediante deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell’anno della ripetizione. Il legislatore ha così stabilito che le somme restituite, se assoggettate a ritenuta, siano restituite al netto della ritenuta subita. La Corte richiama l’orientamento secondo cui la restituzione deve riguardare solo quanto è effettivamente entrato nella disponibilità del percettore, citando Cass. n. 12933 del 2018 e Cass. sez. lav. n. 517 del 2019.
Il perno della decisione è però la decorrenza. Il comma 3 dell’art. 150 limita l’applicazione alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 e fa salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto. La giurisprudenza contabile ha recepito la lettura amministrativa: l’art. 5 della circolare INPS n. 74 del 22 novembre 2021 esclude dall’ambito applicativo i rapporti definiti al 19 maggio 2020, tra cui quelli in cui sia in corso un piano di recupero rateizzato calcolato al lordo. Il Collegio richiama Sez. Giur. Lazio n. 374/2025.
Applicando tale criterio, la documentazione dimostra che il recupero dell’indebito è stato oggetto di un piano di rateizzazione predisposto dall’INPS, con prima rata recuperata nel maggio 2015 e rate successive distribuite fino al 2024. Il rapporto era dunque definito ben prima del 19 maggio 2020. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in favore dell’INPS.
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Nota della Redazione
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