Controllo Corte dei conti su costituzione società in house rifiuti urbani (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 166 del 11.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 attribuisce alla Corte dei conti un controllo preventivo sui presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione di costituire una società o di acquisire una partecipazione, da esercitarsi entro sessanta giorni. Il parere richiede che l’atto deliberativo contenga un’analitica motivazione sulla necessità della società, sulla convenienza economica, sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Il rinvio per relationem agli atti dell’ente di governo del bacino può soddisfare l’onere motivazionale quando gli atti richiamati contengano gli elementi richiesti dalla legge. Resta in ogni caso in capo all’ente procedente l’onere di monitorare l’evolversi della situazione economica della società e di operare i relativi accantonamenti a tutela dell’equilibrio di bilancio.
Il Fatto
Il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha disposto la costituzione della Newco SpA, società in house partecipata da cinquantotto comuni del bacino Verona Nord per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani. L’operazione trae origine dal provvedimento dell’Assemblea del Consiglio di bacino, che ha affidato il servizio alla costituenda società per quindici anni.
Il Comune assume la qualifica di socio con una partecipazione diretta pari al 2,358% del capitale sociale, con un conferimento di euro 106.129,15. La delibera richiama per relationem la relazione, il piano economico finanziario asseverato e il contratto di servizio approvati in sede di bacino.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5 Tusp. Richiamando le Sezioni riunite, la Corte ribadisce che lo scrutinio si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà e quella privatistica di attuazione, per verificare i presupposti dell’operazione prima che essa sia realizzata.
La fattispecie rientra tra le ipotesi di parere, perché all’esito dell’operazione il Comune acquista la qualità di socio in una nuova società. La Corte riconosce però che i margini di discrezionalità dell’ente sono ridotti, poiché la scelta del modello in house providing è già stata operata in sede di Consiglio di bacino, cui la normativa statale e regionale riserva le funzioni di organizzazione e affidamento del servizio.
L’atto risulta adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7 Tusp. Sono verificati i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 Tusp: l’attività rientra tra quelle di produzione di un servizio di interesse generale e il requisito della stretta inerenza alle finalità istituzionali è integrato.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Il primo è documentato dal piano economico finanziario asseverato, che evidenzia una crescita dell’EBITDA e una buona solidità patrimoniale. Il secondo è attestato dalla copertura del conferimento nel bilancio di previsione. Manca tuttavia, nella deliberazione comunale, la specifica indicazione sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica: da qui una delle precisazioni del parere.
Quanto alla convenienza economica, la Corte ritiene assolto l’onere motivazionale mediante il rinvio alla relazione, che contiene un’analisi di benchmark con confronto rispetto ad affidamenti tramite gara, fabbisogni standard e dati ISPRA. Sul profilo degli aiuti di Stato, invece, la deliberazione non risulta motivata, presumibilmente per le caratteristiche del servizio affidato: anche su questo punto la Sezione formula una precisazione. Allo stato degli atti il parere è dunque positivo, con le precisazioni sui paragrafi 3.3 e 3.5.
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Nota della Redazione
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