Rito abbreviato contabile e definizione alternativa con pagamento della somma concordata (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 176 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato di cui all’art. 130 del Codice di giustizia contabile, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico Ministero, può chiedere la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Al collegio compete deliberare sull’accordo delle parti motivando in ordine alla congruità della somma, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, mentre ogni altra valutazione resta riservata al rito ordinario. Accolta la richiesta e determinata la somma con termine perentorio per il versamento, il collegio accerta in camera di consiglio l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione e dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., provvedendo sulle spese. La sentenza pronunciata in primo grado non è impugnabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la responsabile dell’Area Finanziaria, Amministrativa e Sociale di un Comune, per sentirla condannare al pagamento, in favore dell’ente, di una somma pari al 30 per cento di un complessivo danno erariale, oltre rivalutazione, interessi e spese. L’addebito riguardava una condotta omissiva e gravemente colposa, in violazione degli obblighi di servizio, che avrebbe causato il danno in relazione a un debito fuori bilancio riconosciuto dal Consiglio comunale e relativo al tardivo pagamento di fatture per forniture di energia elettrica.
La convenuta si è costituita e, in via preliminare, ha chiesto la definizione del giudizio con il rito abbreviato mediante il pagamento di una somma pari al 30 per cento della pretesa risarcitoria. La Procura ha reso parere favorevole. La Sezione, con decreto, ha accolto la richiesta determinando la somma dovuta e fissando il termine per il versamento.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce la disciplina del rito abbreviato introdotto dall’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016, che risponde a una funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. La richiesta va presentata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, previo parere concorde del Pubblico Ministero, e non può eccedere il 50 per cento della pretesa azionata in citazione.
Il giudice chiarisce che al Collegio compete deliberare sull’accordo formatosi tra le parti, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. Ogni altra valutazione, comprese le questioni pregiudiziali e preliminari e il merito della causa, resta riservata al rito ordinario, ove il contraddittorio si svolge nella sua pienezza con l’assunzione dei mezzi di prova.
Quanto alla fase esecutiva, la Corte richiama l’art. 130, comma 7, c.g.c.: in caso di accoglimento della richiesta il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, fissando l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione. Il collegio definisce poi il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese.
Nel caso concreto, l’ammissione al rito abbreviato è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto, come comprovato dalla documentazione depositata, ossia il bonifico, la quietanza di pagamento e la reversale di incasso dell’ente locale. Risultano pertanto integrati tutti i presupposti per la definizione alternativa, con conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.
Quanto alle spese, non sussistendo le condizioni per la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., le stesse sono poste a carico della convenuta e liquidate a favore dell’erario dello Stato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.