Compensi avvocati comunali: tetti cumulativi e trattamento economico complessivo (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 131 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
I limiti ai compensi professionali degli avvocati dipendenti degli enti locali, posti dall’art. 9, commi 6 e 7, del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014, operano simultaneamente e in combinato disposto. Il tetto individuale del comma 7 e il tetto finanziario collettivo del comma 6 si cumulano, con la conseguenza che, ove ricorrano i presupposti del comma 6, i compensi erogabili non possono superare né il trattamento economico complessivo del singolo avvocato né lo stanziamento corrispondente del 2013. Il trattamento economico complessivo assunto a parametro del comma 7 va calcolato al netto degli stessi compensi professionali, altrimenti il limite non sarebbe fisso e risulterebbe irraggiungibile.
Il Fatto
Un Comune siciliano sottopone alla Sezione regionale di controllo due quesiti in tema di compensi professionali erogabili agli avvocati comunali. Il primo riguarda la quantificazione del limite di cui all’art. 9, comma 7, del d.l. n. 90/2014: se rilevi il trattamento economico complessivo del 2013, secondo il comma 6, primo periodo, del medesimo articolo, oppure soltanto il trattamento economico complessivo erogato nel medesimo esercizio all’avvocato. Il secondo chiede se, ai fini del tetto, tra le voci retributive rilevino solo il trattamento fondamentale e quello accessorio, fissa e variabile, con esclusione dei compensi professionali, oppure anche questi ultimi.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica in via preliminare l’ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, l’istanza proviene dal Sindaco, organo rappresentativo dell’Ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL, e risulta pertanto ammissibile. Sotto il profilo oggettivo, la materia dei vincoli alla spesa del personale degli enti locali, e in particolare quella degli avvocati comunali, è ricondotta alla nozione di contabilità pubblica, secondo l’orientamento delle Sezioni riunite e della Sezione delle Autonomie.
Il Collegio richiama la linea di confine della funzione consultiva: rientrano nella nozione dinamica di contabilità pubblica le disposizioni che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa; ne esorbitano le norme che hanno meri riflessi finanziari. La questione rientra nella prima categoria e, nei limiti della generalità e astrattezza del quesito, viene esaminata nel merito.
Nel merito, la questione di diritto concerne l’interpretazione dell’art. 9, commi 6 e 7, del d.l. n. 90/2014, che disciplina il trattamento economico accessorio degli avvocati comunali. La legge sottopone i compensi a tre tetti retributivi: un tetto individuale generale, ancorato al DPCM 23 marzo 2012 e all’art. 23-ter del d.l. n. 201/2011, pari alla remunerazione del Primo Presidente della Corte di cassazione, fissata in euro 240.000 dall’art. 13, comma 1, del d.l. n. 66/2014; un tetto individuale specifico, per cui i compensi non possono eccedere il trattamento economico complessivo dell’avvocato; un tetto finanziario collettivo, riferito allo stanziamento del 2013 in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o di transazione.
I tre tetti, finalizzati al contenimento e alla razionalizzazione dei compensi accessori, operano simultaneamente. Il comma 7 costituisce il limite individuale massimo, cui si affianca il tetto collettivo del comma 6. Quanto al perimetro del trattamento economico complessivo, la Sezione chiarisce che esso deve essere computato al netto dei compensi professionali, a prescindere dalla loro natura retributiva rilevante ad altri fini. Diversamente, il limite crescerebbe in misura corrispondente agli stessi compensi maturati, risultando di fatto irraggiungibile e contraddicendo la ratio legis di contenimento, in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.
Ne deriva che l’avvocato dipendente non può percepire, in un anno, somme a titolo di onorari e compensi professionali superiori al totale delle altre voci retributive. Queste ultime comprendono il trattamento fondamentale e quello accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione dei compensi professionali.
Nota della Redazione
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