Sistema dei controlli interni lacunoso e non adeguato (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 127 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del d.lgs. n. 267/2000 per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. Esso concorre a completare il controllo sui bilanci e a far emergere le irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno. Il sistema dei controlli interni è presidio della sana gestione e dell’equilibrio di bilancio, in quanto assicura l’efficacia dell’attività operativa, l’attendibilità del reporting finanziario e il consolidamento dei risultati delle gestioni. Il mancato o inadeguato esercizio di tale funzione pubblica riduce il presidio sugli equilibri e può alterare i processi decisionali, con rischio di cattiva amministrazione delle risorse. La Sezione di controllo, preso atto del referto, accerta il grado di adeguatezza del sistema e invita l’ente a superare le criticità riscontrate, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione sulla gestione finanziaria e la riserva di analisi dei referti successivi.

Il Fatto

La vicenda riguarda il Comune di Partinico, ente tenuto alla redazione del referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni ai sensi dell’art. 148 del TUEL. Il Sindaco ha trasmesso i referti relativi agli esercizi 2020 e 2021, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie, rispettivamente con le deliberazioni n. 13/SEZAUT/2021/INPR e n. 16/SEZAUT/2022/INPR.

Il Presidente, su richiesta del magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui referti all’esame collegiale della Sezione. La questione sottoposta al giudice di controllo attiene alla verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni dell’ente, con particolare riguardo alle singole tipologie di controllo previste dal capo III, artt. 147 e ss., del TUEL.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione del referto: esso non esaurisce il controllo, ma alimenta il quadro informativo utile all’esame della regolarità e legittimità delle gestioni. Richiamando la Sezione delle autonomie, la Corte ribadisce che il rafforzamento dei controlli interni è esigenza imprescindibile per l’integrità e la trasparenza della gestione delle risorse pubbliche e costituisce il contrappeso dell’autonomia riconosciuta agli enti territoriali.

Dall’esame dei referti emerge un sistema disorganico, lacunoso e non adeguato. In particolare, non risultano adeguatamente espletati il controllo successivo di regolarità amministrativa, il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei servizi. Per il controllo di regolarità, gli esiti del controllo di gestione e del controllo contabile preventivo non hanno inciso sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a verifica successiva; l’ente è invitato a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi.

Il controllo sugli organismi partecipati, disciplinato dall’art. 147-quater del TUEL, risulta carente: non sono stati definiti gli indirizzi strategici e operativi, non sono stati approvati i budget delle partecipate, non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori, non è stata monitorata l’attuazione delle norme in materia di personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 19 TUSP, né sono stati utilizzati indicatori di deficitarietà, di qualità dei servizi e di soddisfazione degli utenti. La Sezione sollecita l’adozione di un’apposita struttura e di idonei indici di rilevazione, estendendo il monitoraggio agli adempimenti sui contratti di servizio.

Quanto al controllo di qualità, l’ente non ha adottato la Carta dei servizi e non ha attivato tale forma di controllo, pur essendo l’obbligo previsto già dal 2015. La Sezione ne constata la mancata attuazione in conformità ai criteri di legge e di regolamento e invita l’ente a prevedere forme di coinvolgimento dei beneficiari, confronti sistematici con altre amministrazioni e indagini sul gradimento dell’utenza. I controlli di gestione, strategico e sugli equilibri finanziari sono invece ritenuti complessivamente adeguati o idonei. La Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema, dispone la comunicazione delle iniziative intraprese e la trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente, con riserva di analisi dei successivi referti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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