Spese lite appello contabile pensione privilegiata legittimazione Ministero (Corte dei Conti Sez. III App. n. 141 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile avente ad oggetto la pensione privilegiata, il Ministero della Difesa è titolare di legittimazione passiva, poiché oggetto devoluto alla cognizione del giudice è l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della menomazione, non la concessione dell’equo indennizzo, riservata al giudice amministrativo. La condanna alle spese di lite può essere posta in solido tra le amministrazioni resistenti in proporzione alla diversa incidenza causale di ciascuna nella definizione del giudizio, in applicazione del principio di causalità sotteso all’art. 91 cod. proc. civ. Il riconoscimento della pensione privilegiata compete all’ente erogatore, ma ciò non esclude la soccombenza dell’amministrazione che ha dato causa alla lite con la propria condotta procedimentale.
Il Fatto
Dopo la cessazione dal servizio, il pensionato presentava domanda di riconoscimento della pensione privilegiata per una plessopatia brachiale superiore destra, ascritta alla VI categoria tab. A dagli organi medico-legali. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo per assenza del nesso cronologico e della continuità fenomenica; l’ente previdenziale respingeva l’istanza conferendo la sola pensione ordinaria.
Il pensionato adiva la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, che accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto alla pensione privilegiata di VII categoria tab. A e condannava in solido le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese, per un terzo a carico dell’ente previdenziale e per la parte restante a carico del Ministero della Difesa. Quest’ultimo ha proposto appello avverso il solo capo sulle spese.
La Motivazione della Corte
L’appello è infondato e va respinto. In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, fondata sull’art. 2, comma 1, legge n. 335/1995, che avrebbe trasferito all’ente previdenziale la gestione delle posizioni pensionistiche dei militari congedatisi dal 1° gennaio 2010.
Il motivo non merita accoglimento. Oggetto del giudizio è il riconoscimento della pensione privilegiata e non la concessione dell’equo indennizzo, rispetto al quale unico giudice munito di giurisdizione è il giudice amministrativo. Ciò che rileva è l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della menomazione addotta a fondamento della pretesa. Tale profilo è stato trattato in via amministrativa proprio dal Ministero appellante, con procedimento i cui esiti sono stati conosciuti e valutati dal giudice di prime cure.
Il Collegio richiama la disciplina degli artt. 64 e segg. d.P.R. n. 1092/1973: presupposto del trattamento privilegiato è la dipendenza da fatti di servizio delle infermità o lesioni, quali causa ovvero concausa efficiente e determinante, con menomazione suscettibile di ascrizione tabellare ai sensi del d.P.R. n. 915/1978. Nel caso concreto il Ministero, con decreto del 29 aprile 2015, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della sola lomboartrosi, omettendo di evadere la domanda amministrativa relativa alla plessopatia brachiale.
Sulla base della CTU disposta in primo grado è risultato che le conseguenze dell’evento traumatico a carico dell’arto superiore destro derivano dalla lesione del nervo circonflesso e dal sovraccarico biomeccanico del muscolo sovraspinoso. L’aggravamento è stato documentato alla data della domanda e del successivo accertamento medico-legale. L’attuale condizione menomante è dunque imputabile, in gran parte, all’evento risalente, quale forma di aggravamento o patologia interdipendente da quella già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Da qui la conferma della condanna solidale alle spese disposta dal giudice di prime cure, con la ripartizione fondata sulla diversa incidenza causale delle amministrazioni resistenti rispetto al decisum. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio è l’antecedente logico e giuridico della decisione contabile, raggiunto anche attraverso atti endoprocedimentali riconducibili alle iniziative processuali del Ministero appellante. Le spese del giudizio di appello sono compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., per la sostanziale novità della questione.
Nota della Redazione
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