Progressioni verticali straordinarie negli enti in dissesto e in esercizio provvisorio (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 134 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere che investe l’accessibilità delle progressioni verticali straordinarie di cui all’art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 per gli enti in dissesto finanziario o che non abbiano approvato il bilancio di previsione attiene alla materia della contabilità pubblica ed è ammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché non concerne l’esegesi delle clausole contrattuali, rimessa in via esclusiva all’ARAN, ma le condizioni finanziarie che consentono o precludono tale forma di reclutamento. In regime di esercizio provvisorio, l’art. 21-bis del d.l. n. 104/2023, convertito dalla legge n. 136/2023, consente di impegnare le spese per le assunzioni già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno e dal bilancio di previsione, anche per gli enti dissestati, nel limite del 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione. In caso di gestione provvisoria, opera invece il divieto di assunzione a qualsiasi titolo posto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016. L’eventuale attivazione delle risorse di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021 è posta a carico dei rispettivi bilanci degli enti diversi dall’amministrazione statale.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune della Regione siciliana ha richiesto alla competente Sezione di controllo un parere in merito alla possibilità di attuare le progressioni verticali straordinarie in deroga di cui all’art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 negli enti in dissesto finanziario o che non abbiano approvato il bilancio di previsione dell’esercizio in corso.
Il dubbio prospettato non riguardava l’interpretazione delle clausole contrattuali, ma la compatibilità di tale forma di reclutamento con le specifiche condizioni finanziarie dell’ente, ipotizzando l’utilizzo delle sole risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021, ritenute finanziariamente neutre per il bilancio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione verifica i presupposti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, della richiesta. Quanto al profilo soggettivo, l’istanza proviene da un Comune della Regione ed è sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente. Quanto al profilo oggettivo, il quesito rientra nel concetto di contabilità pubblica, non interferisce con altre funzioni intestate alla Corte o ad altri soggetti e risulta formulato in termini generali e astratti.
La Corte distingue la fattispecie dai propri precedenti, nei quali aveva ritenuto inammissibili quesiti vertenti sulle modalità applicative delle disposizioni contrattuali, poiché l’interpretazione delle norme del contratto collettivo è rimessa in via esclusiva all’ARAN ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso in esame il dubbio non concerne l’esegesi del contratto, ma le implicazioni che le condizioni finanziarie dell’ente producono sul piano assunzionale.
Nel merito, la Corte ricorda che la progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 costituisce ipotesi di assunzione, comportando l’accesso del dipendente a un nuovo posto di lavoro e risolvendosi in una novazione oggettiva del rapporto.
Per gli enti operanti in regime di esercizio provvisorio, l’art. 21-bis del d.l. n. 104/2023 stabilisce che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno e dal bilancio di previsione, e che le assunzioni degli enti in dissesto già autorizzate possono essere perfezionate fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’autorizzazione.
In caso di gestione provvisoria, invece, opera il divieto di assumere a qualsiasi titolo sancito dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, con natura sanzionatoria. Infine, l’attivazione delle risorse di cui all’art. 1, comma 612, della legge n. 234/2021 è posta a carico dei bilanci degli enti diversi dall’amministrazione statale, escludendo l’invocata neutralità finanziaria dell’operazione.
Nota della Redazione
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