Divieto di riversamento del reddito per attività pubblica incompatibile assoluta (Corte dei Conti Sez. I App. n. 62 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso per prestazioni extraprofessionali, previsto dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, opera esclusivamente nelle situazioni di incompatibilità relativa, cioè di incarichi astrattamente autorizzabili ma svolti senza autorizzazione. Per le attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili, resta ferma la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusività, ma il danno non è mai in re ipsa né predeterminato ex lege: deve essere accertato in concreto, con prova dell’esistenza del pregiudizio e dell’elemento soggettivo. Il principio di diritto delle Sezioni riunite n. 1/2025/QM/Proc vincola le sezioni di appello e si applica ai giudizi pendenti, anche ex officio, salva la rimessione per motivato dissenso ex art. 117 c.g.c.
Il Fatto
La vicenda riguarda un vigile del fuoco a tempo pieno, in servizio presso un comando provinciale con orario articolato in turni. Da un’accertamento della Guardia di finanza è emerso che, negli anni 2018-2020, il dipendente avrebbe prestato attività continuativa e prevalente nell’impresa individuale formalmente intestata al coniuge, partecipando agli utili. La Procura regionale ha contestato un danno erariale da mancata entrata, pari al 50% del reddito d’impresa prodotto, da riversare ai sensi dell’art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165/2001.
La Corte regionale ha assolto il convenuto, qualificando l’attività come collaborazione occasionale e ravvisando colpa lieve. La Procura regionale ha proposto appello lamentando error in iudicando, travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione, anche sul quantum.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione dichiara inammissibile la comparsa di costituzione dell’appellato, sottoscritta digitalmente da un avvocato non iscritto all’Albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori. Richiamati gli artt. 28, co. 2, 190, co. 3, e 191, co. 1, c.g.c., il Collegio rileva che il patrocinio speciale contraddistingue già la fase di ricezione della procura e non può essere supplito dalla nomina di un sostituto processuale. Il vizio non è sanato dalla mancata contestazione del Procuratore generale: l’appellato resta sostanzialmente contumace.
Nel merito, il Collegio accoglie le censure della Procura. La qualificazione operata dal primo giudice è giuridicamente non persuasiva: l’art. 21, co. 6-ter, d.l. n. 269/2003 è inconferente, poiché tra coniugi non sussiste rapporto di parentela e la norma derogatoria non ammette interpretazione estensiva. Non risultano provati, inoltre, i requisiti della collaborazione occasionale, che spettava alla parte privata dimostrare. Dai fatti allegati emerge una vera sostituzione dell’imprenditore: il reale conoscitore del mestiere era il dipendente, di cui il coniuge intestatario ha operato come schermo.
La Sezione condivide anche il terzo motivo. Nessuna duplicazione sanzionatoria sussiste tra il comma 7 e il comma 9 dell’art. 53: la sanzione verso l’ente erogante e l’obbligo di riversamento verso il dipendente puniscono condotte distinte. Del pari, la condotta è rimproverabile a titolo di dolo, anche eventuale, desumibile dagli indicatori spia: modalità della violazione, durata e ripetizione nel tempo, non veridicità delle dichiarazioni rese all’amministrazione.
Ciononostante, il Collegio non perviene a una statuizione di condanna. Il sopravvenuto intervento delle Sezioni riunite n. 1/2025/QM/Proc limita l’obbligo di riversamento alle sole situazioni di incompatibilità relativa, escludendo gli incarichi non autorizzabili. Il principio è di immediata applicazione, anche ex officio, ai giudizi pendenti. Non ricorrendo i presupposti per un motivato dissenso ex art. 117 c.g.c., la Sezione conferma il proscioglimento, con riforma della prima sentenza solo in punto di motivazione, e compensa integralmente le spese.
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Nota della Redazione
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