Incarico di esperto del Sindaco e controllo conforme alle controdeduzioni (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 121 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo successivo sulla gestione degli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza, di importo superiore a 5.000 euro, trasmessi ai sensi dell’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005, la Sezione regionale di controllo accerta la conformità dell’atto ai parametri di legge. Con riferimento all’incarico di esperto del Sindaco conferito ai sensi dell’art. 14 l.r. Sicilia n. 7/1992, l’oggetto, le finalità e le modalità di espletamento devono essere congruamente predeterminati e riferiti a specifici obiettivi riconducibili alla funzione di indirizzo politico-amministrativo. La genericità della determina di conferimento può essere sanata in sede istruttoria dalle controdeduzioni dell’Ente, che specifichino l’oggetto dell’incarico in continuità con il programma elettorale del Sindaco.

Il Fatto

Un Comune siciliano conferiva, con determina sindacale, un incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell’art. 14 l.r. Sicilia n. 7/1992, in materia di urbanistica, opere infrastrutturali ed efficientamento energetico, della durata di otto mesi e con compenso mensile predeterminato. In adempimento dell’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005, l’Ente trasmetteva l’atto alla Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana.

Con una precedente deliberazione la Sezione rilevava la genericità della determina, sotto il profilo dell’oggetto, per l’indicazione di sole macroaree di intervento e per l’incertezza sulla tipologia formale dell’attività richiesta. L’Ente trasmetteva quindi una memoria di controdeduzioni, il programma elettorale del Sindaco e una relazione dell’Esperto sull’attività svolta, chiedendo che l’incarico fosse riconosciuto conforme.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la natura del controllo. L’art. 1, comma 173, legge n. 266/2005 impone la trasmissione degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro alla competente Sezione per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione. La finalità è collaborativa: verificare l’idoneità dell’attività amministrativa a raggiungere i risultati prefissati, sotto i profili di efficacia, efficienza ed economicità, senza prescindere dalla conformità a norme giuridiche.

Quanto ai presupposti di legittimità, il Collegio richiama l’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, che subordina il conferimento di incarichi individuali all’accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne, alla natura temporanea e altamente qualificata della prestazione, alla predeterminazione di durata, oggetto e compenso. Il comma 5-bis vieta i contratti di collaborazione personali, continuativi e organizzati dal committente, sanzionandoli con la nullità.

Per gli esperti del Sindaco, una disciplina peculiare deriva dall’art. 14 l.r. Sicilia n. 7/1992, come precisato dalla Corte costituzionale n. 70 del 2022. L’incarico può essere conferito per attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, con oggetto e finalità congruamente predeterminati. Non può sopperire a lacune organizzative o a carenze di organico. La procedura comparativa non è necessaria, in ragione del rapporto fiduciario, né occorre la valutazione del revisore dei conti.

Nel caso concreto, le controdeduzioni e la relazione dell’Esperto hanno consentito di precisare l’oggetto dell’incarico, collegandolo alle azioni concrete del programma elettorale. La Sezione ritiene l’attività di ricerca, studio e proposta coerente con il ruolo di consulenza e supporto al Sindaco, e formula una raccomandazione all’utilizzo oculato della figura, senza sovrapposizione alla struttura amministrativa. Accerta quindi la conformità dell’incarico, allo stato degli atti, ai parametri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *