Sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo contabile e poteri del giudice (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 436 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile che ha disposto il sequestro conservativo è competente a pronunciare sulla sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare, anche quando la relativa richiesta sia stata originariamente indirizzata alla Sezione d’appello e ivi presentata. L’integrale soddisfacimento del debito erariale e delle spese di giudizio, attestato dal creditore, impone la declaratoria di sopravvenuta inefficacia del sequestro, con conseguente ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellare ogni iscrizione pregiudizievole ricollegata al provvedimento adottato dalla Corte. Nella specie il Collegio ha ritenuto di accedere a una soluzione sostanzialista, di prevalenza della sostanza sulla forma e sul rito, in ossequio ai principi di effettività, concentrazione e ragionevole durata del giudizio contabile, a tutela della parte che ha adempiuto all’obbligazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già destinatario di un sequestro conservativo adottato con decreto presidenziale e confermato in sede cautelare, ha chiesto alla Sezione giurisdizionale la declaratoria di sopravvenuta inefficacia del vincolo, con ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellare le iscrizioni intervenute sui beni.
La richiesta è stata asseverata mediante nota dell’istituto creditore, che ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere, essendo stati effettuati tutti i pagamenti pattuiti nell’accordo sottoscritto tra le parti, e di non voler procedere all’iscrizione a ruolo del pignoramento disposto da una precedente sentenza della Sezione. Il fascicolo era stato incardinato presso la Sezione d’appello e poi trasmesso, con atto meramente interno, alla Sezione regionale, che ha fissato l’udienza camerale. La Procura regionale ha condiviso l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso la soluzione formale del non luogo a provvedere, che sarebbe derivata dalla circostanza che l’istanza era stata rivolta e presentata alla Sezione d’appello. Ha invece ritenuto di accedere a una soluzione sostanzialista, in conformità delle richieste del difensore, il quale ha sollecitato una pronuncia nel merito ratificando processualmente l’azione svolta dalla Procura regionale dichiaratamente per conto dell’interessato.
Quanto alla spettanza del potere giurisdizionale, il Collegio ha preso atto dell’esistenza di un orientamento, anche della stessa Sezione, che declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario in casi analoghi, ma ha espresso motivato dissenso. Il provvedimento cautelare è stato adottato dal giudice contabile, unico competente a incidere sugli effetti delle proprie sentenze e ordinanze; si tratta del provvedimento a monte, cui è riconnessa la produzione di tutti gli effetti successivi, compresa la conversione del sequestro in pignoramento.
In secondo luogo, la cancellazione della formalità nell’ambito di una procedura esecutiva potrebbe essere limitata alla singola procedura espropriativa. L’assenza di procedure espropriative — nel caso di specie non si è verificata nemmeno la conversione del sequestro — si risolverebbe in danno del ricorrente, che potrebbe essere costretto a promuovere un giudizio di accertamento per ottenere la cancellazione di un vincolo di durata lunga e incerta.
Il Collegio ha quindi affermato la propria giurisdizione sulla declaratoria di inefficacia finalizzata alla cancellazione del vincolo da parte del Conservatore, trattandosi di rimuovere effetti lesivi ancora permanenti, situazione che radica l’interesse a ricorrere. Il Conservatore, in tali casi, opera sulla base di chiari ed espressi provvedimenti giurisdizionali.
Nel giudizio contabile operano i principi di effettività, concentrazione e ragionevole durata di cui agli artt. 1-4 c.g.c., che impongono una pronuncia sull’istanza di inefficacia diretta alla cancellazione di ogni vincolo lesivo. L’integrale soddisfacimento del debito erariale, richiamati gli artt. 686, 156 e 630 cod. proc. civ. e l’art. 164-ter disp. att. cod. proc. civ., ha imposto l’accoglimento dell’istanza, con ordine all’Agenzia del Territorio di cancellare ogni vincolo derivante dal provvedimento cautelare. Nulla per le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.