Proroga di tre mesi del controllo sui consuntivi delle spese elettorali 2023 (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 7 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale della Corte dei conti verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il termine per la conclusione del controllo, fissato dall’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, è prorogabile dal Collegio quando il ritardo nella trasmissione dei dati da parte dei comuni e l’incompletezza dei consuntivi presentati rendono necessarie ulteriori attività istruttorie. La proroga decorre dalla pubblicazione della delibera ed è funzionale a garantire l’effettività del controllo.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione di controllo per la Regione siciliana, costituito con decreto presidenziale per il rinnovo dei consigli comunali del 2023, ha avviato l’attività di verifica sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche partecipanti alle elezioni amministrative.
Con nota del 2 novembre 2023 i sindaci dei comuni interessati sono stati invitati a comunicare l’elenco dei partiti, movimenti e liste che avevano preso parte alle competizioni, con termine di venti giorni. Tuttavia, alcuni comuni hanno riscontrato con notevole ritardo, facendo pervenire le risposte solo nel dicembre 2023 e nel gennaio 2024. Inoltre, i consuntivi presentati sono risultati in diversi casi incompleti, con documentazione giustificativa insufficiente o contraddittoria. Da qui la necessità di prorogare il termine per la conclusione del controllo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo di riferimento: la legge n. 96/2012, l’art. 14 bis del D.L. n. 149/2013 e la legge n. 515/1993, nonché gli indirizzi interpretativi della Sezione delle Autonomie espressi con le deliberazioni n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG. La competenza del Collegio riguarda i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Il ritardo nella trasmissione dei dati da parte dei comuni ha impedito al Collegio di sollecitare tempestivamente le formazioni partecipanti alla presentazione delle rendicontazioni, che in molti casi risultano tuttora mancanti. La condotta dilatoria degli enti locali ha quindi compromesso la possibilità di completare l’istruttoria nei termini ordinari.
Anche i consuntivi pervenuti hanno evidenziato criticità significative: documentazione giustificativa insufficiente o contraddittoria, tale da richiedere complesse attività istruttorie di sollecito e verifica. Tali circostanze hanno reso necessarie ulteriori acquisizioni e rettifiche documentali.
Il Collegio richiama l’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, che rimette al Collegio la facoltà di stabilire un termine ulteriore per la conclusione dei controlli. Sussistono pertanto i presupposti per disporre la proroga.
Il Collegio delibera di prorogare di tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione della delibera, il termine per la conclusione dell’attività di controllo sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative del 2023. Ordina inoltre che copia della deliberazione sia trasmessa ai presidenti dei consigli comunali e ai sindaci dei comuni interessati, con invito a curarne la trasmissione ai rappresentanti di lista e la pubblicazione sui siti istituzionali degli enti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.