Danno da disservizio escluso senza prova dell’inidoneità del Centro sportivo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 4 del 08.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da disservizio può consistere anche in una lesione del patrimonio pubblico intesa in senso ampio, suscettibile di valutazione economica perché incidente sull’efficace realizzazione dei fini pubblici. Esso richiede però la prova di un pregiudizio economico certo nell’an e non può fondarsi su elementi presuntivi o indiziari. La mera violazione degli obblighi previsti dal contratto o dalla concessione non è sufficiente a integrare la fattispecie. L’accertamento del danno esige la dimostrazione rigorosa dell’azzeramento o della riduzione della qualità e quantità dei servizi e delle caratteristiche essenziali della struttura, tali da determinarne la deviazione dalle finalità pubblicistiche.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta conveniva in giudizio la società affidataria della gestione del Centro sportivo comunale e il suo legale rappresentante, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno da disservizio quantificato in 25.500 euro. Secondo l’attore pubblico, la gestrice avrebbe omesso gli interventi di miglioramento indicati nello studio di fattibilità, destinando la struttura alla sola attività di bar e ristorazione e provocando così lo stato di abbandono dell’impianto, con particolare riguardo al campo da calcio.

La Sezione territoriale rigettava la domanda per assenza del requisito del danno erariale. Il Procuratore regionale proponeva appello, deducendo il travisamento dei fatti contestati con l’atto di citazione, l’errata applicazione del principio del più probabile che non in tema di nesso causale e l’immotivata esclusione del danno. Le parti appellate resistevano chiedendo l’integrale conferma della sentenza gravata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la decisione di primo grado. Muovendo dalla qualificazione della fattispecie, i giudici di appello ricordano che il danno da disservizio è figura di elaborazione giurisprudenziale idonea a ricomprendere condotte disfunzionali che incidono sulla qualità e sulla materiale esecuzione del servizio; essa può includere ipotesi non implicanti una diretta diminuzione di risorse finanziarie, purché tali da incidere sull’efficacia o economicità della funzione.

Sul primo motivo, la Corte esclude il lamentato travisamento della domanda. La Sezione territoriale non avrebbe fondato il rigetto sulla sola insussistenza di obblighi di organizzazione di eventi sportivi, ma su carenze probatorie relative all’accertamento dell’inidoneità del Centro alla pratica sportiva collettiva. Le argomentazioni del giudice di prime cure sugli eventi sportivi si pongono in stretta correlazione con le contestazioni attoree, sicché non emerge alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in conformità all’art. 103, comma 3, c.g.c. e all’art. 112 c.p.c.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene corretto l’uso del principio del più probabile che non, avendo il primo giudice valutato i termini eziologici della vicenda e gli obblighi di manutenzione gravanti sull’affittuario, escludendo che tra le possibili conseguenze pregiudizievoli potesse rientrare il danno da disservizio per come concretamente configurato, nel rispetto degli insegnamenti delle Sezioni Riunite n. 28/QM/2015.

Nel merito, la Corte ribadisce che l’accertamento del danno da disservizio non può basarsi su prove presuntive o indiziarie, dovendo costituire pregiudizio economico certo nell’an, e che sull’attore pubblico gravava il relativo onere probatorio. Nella specie non risulta provato né lo stato di inidoneità o abbandono del Centro, né la riconversione del campo da calcio, espressamente vietata dal contratto. La nota del 15 ottobre 2018 prova solo un uso sporadico del campo e l’assenza di ritiri, non la mancata valorizzazione dell’intero complesso, che comprende altri impianti per i quali manca qualsiasi elemento probatorio. La prevalente destinazione all’attività di bar e ristorazione non conduce di per sé alla prova della mancata destinazione sportiva, essendo quell’attività ricompresa nell’oggetto del capitolato.

La Corte ricorda infine che il giudice contabile è giudice del danno, non della mera legittimità del comportamento dell’agente. L’insussistenza dell’elemento oggettivo assorbe ogni valutazione sulla quantificazione. L’appello è respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese in favore delle parti appellate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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