Difetto di giurisdizione del giudice contabile sull’esenzione IRPEF delle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 539 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, e non a quella della Corte dei conti, la controversia avente ad oggetto il diritto all’esenzione dall’IRPEF del trattamento pensionistico riconosciuto al soggetto equiparato a vittima del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016. La controversia non ha ad oggetto la sussistenza, la misura o la decorrenza della pensione, né l’inadempimento di una prestazione pensionistica, ma l’assoggettamento ad imposta di somme erogate dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta. Trattandosi di somme dovute a titolo di imposte, la cognizione spetta al giudice tributario.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato riconosciuto “soggetto equiparato a vittima del dovere” con decreti del Ministero dell’Interno dell’11 e del 12 marzo 2021, adottati a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza del Tribunale di Napoli.

L’INPS – Filiale Metropolitana di Roma SUD OVEST Eur aveva opposto rifiuto alla richiesta di esentare la propria pensione dall’IRPEF, sull’assunto che l’esenzione fiscale riguardasse solo i trattamenti pensionistici privilegiati correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello stato di vittima del dovere o equiparato. Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento dell’esenzione e la condanna dell’Istituto al pagamento della pensione al lordo delle ritenute fiscali e delle addizionali. L’INPS non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile ha circoscritto l’oggetto del giudizio. Non è in discussione il riconoscimento dello status che legittima l’applicazione della normativa fiscale, perché esso risulta dai decreti ministeriali versati in atti. È controversa, invece, l’applicazione della norma che ha esteso alle vittime del dovere i benefici fiscali originariamente previsti per le vittime del terrorismo.

Il ricorrente aveva argomentato la giurisdizione della Corte dei conti in materia di ritenute fiscali alla fonte operate dall’INPS quale sostituto d’imposta, in quanto incidenti sul trattamento pensionistico, richiamando giurisprudenza tributaria.

La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui spettano in via esclusiva alla competenza della Corte dei conti le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, comprese quelle in cui si alleghi l’inadempimento o l’inesatto adempimento di una prestazione pensionistica.

Nel caso concreto, però, non è in questione un rapporto pensionistico, né un recupero di somme indebitamente percepite, né un assegno accessorio al trattamento pensionistico. È controverso il diritto all’esenzione da imposte sul reddito di un soggetto equiparato a vittima del dovere. La Corte ha osservato che la giurisprudenza richiamata dalla difesa del ricorrente si è pronunciata proprio sulla questione oggetto del ricorso.

Poiché si tratta di somme dovute a titolo di imposte, la materia rientra nella giurisdizione del Giudice tributario. La Corte ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., e ha rimesso gli atti alla Segreteria per il seguito di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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