Responsabilità contabile e onere probatorio sul rapporto UBA/HA (Corte dei Conti Sez. I App. n. 196 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità contabile da indebita percezione di contributi PAC, l’onere di provare la mancanza del vincolo di condizionalità — costituito dal rapporto UBA/HA — grava sulla Procura contabile e deve essere assolto già nell’atto di citazione, non potendo la prova essere costruita per la prima volta in appello. La sottoscrizione della domanda unica di aiuto e il principio di autoresponsabilità non esonerano il requirente dall’analisi concreta dell’elemento soggettivo, sotto il profilo del dolo o della colpa grave. Ove i valori del rapporto UBA/HA siano dedotti solo in sede di gravame, in modo parziale e contraddittorio, la pretesa risarcitoria non è fondata e l’appello va respinto.
Il Fatto
La vicenda riguarda la pretesa indebita percezione, nelle annualità 2011 e 2013, di contributi eurounitari nell’ambito della Politica Agricola Comune e degli interventi a carico del F.E.A.G.A./F.E.A.S.R. di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani. L’agricoltore, titolare di un’azienda individuale, presentava le domande uniche di aiuto e riceveva i contributi.
Il giudice di prime cure respingeva la domanda attorea, rilevando che i fatti non avevano trovato puntuale riscontro nella documentazione allegata alla citazione e che non era stato assolto l’onere probatorio sull’asserita mancanza di condizionalità. Le spese di lite venivano poste a carico della Regione Lombardia. Contro tale decisione proponeva appello la Procura contabile, chiedendo la condanna dell’appellato al pagamento della somma attualizzata, oltre rivalutazione e accessori.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio dichiara la contumacia dell’appellato, non costituitosi a fronte della regolare notifica dell’atto di appello e del decreto di fissazione dell’udienza, entrambi correttamente notificati al difensore già costituito in primo grado.
Nel merito, la questione centrale attiene all’individuazione dei beneficiari degli aiuti e delle superfici adibite a pascolo, nel quadro dei principi del disaccoppiamento e della condizionalità. Il Collegio ricostruisce il regime introdotto dai Regolamenti CE n. 1782/2003 e n. 1290/2005, per cui i contributi sono corrisposti non più in relazione alla produzione, ma in base ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici, con abbinamento della domanda alla superficie effettivamente utilizzata.
La Procura fonda l’appello, tra l’altro, sul principio di autoresponsabilità e sull’art. 75 d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta la decadenza dai benefici, a prescindere dalla condizione soggettiva del dichiarante e da ogni valutazione sul dolo o sulla colpa grave. Il Collegio non condivide questa impostazione: essa supera lo stesso impianto accusatorio della citazione, che ravvisava il dolo, anche eventuale, o in subordine la colpa grave, e prescinde da un’analisi puntuale dell’elemento soggettivo.
Il Collegio rileva, inoltre, che l’appellante non fornisce alcun elemento probatorio sulla circostanza che l’agricoltore si fosse affidato a un intermediario, poi deceduto, che avrebbe predisposto la documentazione per ottenere i contributi. Nemmeno risulta provato che sui terreni posseduti o detenuti dall’appellato non si sia svolta alcuna attività di pascolamento, né che vi siano state duplicazioni di richieste sulle medesime particelle.
Il punto decisivo riguarda il rapporto UBA/HA, che per il riconoscimento dei contributi doveva essere compreso tra 0,2 e 4. I valori di tale rapporto sono dedotti dalla Procura per la prima volta in appello, dopo che la citazione non ne forniva prova. Per il 2011 l’appellante perviene a risultati contraddittori, indicando un valore di 0,085 in un caso e di 4,6757 nell’altro, con riferimento a 10 ditte beneficiarie non dettagliate in modo riscontrabile. Per il 2013 il valore indicato è 15,1960. Su tali basi, meramente ipotetiche e prive di fondamento probatorio, non può fondarsi alcuna condanna; l’appello è pertanto rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
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Nota della Redazione
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