Parere negativo su acquisto partecipazione per conferimento farmacia comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 25 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione in società già costituita, adottato ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016, deve recare una motivazione analitica e rafforzata in ordine all’indispensabilità del modulo societario rispetto ad altri moduli organizzativi, alla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e alla convenienza economica dell’operazione. Il richiamo alla sola disciplina di settore sulla gestione del servizio farmaceutico non assolve l’onere, poiché la scelta societaria precede logicamente l’eventuale affidamento in house della gestione. L’assenza di business plan o di analoga analisi di fattibilità preclude alla Corte dei conti la valutazione di completezza, affidabilità e attendibilità dell’operazione, determinando un parere parzialmente negativo.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’acquisto di una partecipazione in una società a totale partecipazione pubblica, gerente servizi farmaceutici, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale da liberare con conferimento in natura della titolarità e gestione di una nuova sede farmaceutica. Contestualmente l’Ente ha approvato la bozza di statuto e ha previsto il successivo affidamento in house della gestione del servizio.

Il magistrato istruttore ha chiesto chiarimenti sul perfezionamento dell’operazione, sulle forme di consultazione pubblica dello schema deliberativo e sulla documentazione economico-finanziaria posta a supporto delle determinazioni assunte. L’Ente ha riscontrato, trasmettendo la documentazione richiesta, senza allegare uno studio di fattibilità della società in cui intende investire.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, qualificata come parere atipico, privo di effetti preclusivi, ma assistito da un rigoroso onere motivazionale in capo all’amministrazione, che può discostarsene solo con motivazione analitica e pubblicità nel sito istituzionale.

Sul piano formale, la Corte rileva che la mera pubblicazione dello schema deliberativo nella sezione amministrazione trasparente non integra l’adempimento di consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP. Mancano l’avviso sulla procedura, il termine per i contributi e il riferimento agli esiti nell’atto consiliare, nonostante l’art. 40 dello Statuto comunale lo imponga. Parimenti carente è la motivazione sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, essendo la precisazione dell’Ente un mero enunciato apodittico.

Sul piano sostanziale, il Collegio osserva che l’operazione è stata ricondotta esclusivamente alla legge n. 475/1968 sulla gestione del servizio farmaceutico, omettendo la valutazione di infungibilità del modulo societario rispetto alle alternative previste dall’ordinamento: gestione in economia, azienda speciale, consorzio tra comuni o concessione a terzi previa gara.

La Sezione sottolinea un profilo di irragionevolezza: l’in house qualifica una modalità di affidamento, non un tipo societario, sicché l’acquisto della partecipazione precede logicamente l’affidamento della gestione. Conferendo la titolarità e la gestione della farmacia, il Comune non potrebbe più disporne per il successivo affidamento, in applicazione del principio nemo plus iuris.

Quanto ai profili economici, la Corte applica il principio delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG: il sindacato verifica completezza, adeguatezza, affidabilità e attendibilità degli approfondimenti. L’assenza del business plan della società preclude ogni valutazione sulla sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, nonché il confronto tra i modelli gestionali alternativi in termini di costi e benefici. Il parere è pertanto parzialmente negativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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