Controllo spese elettorali: obbligo di consuntivo anche per le liste senza spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 79 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del consuntivo delle spese elettorali grava su tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali comunali, anche qualora non abbiano sostenuto spese né abbiano avuto fonti di finanziamento, essendo in tal caso l’obbligo assolto mediante dichiarazione negativa. Il controllo di conformità alla legge delle spese sostenute dalle liste compete al Collegio di controllo istituito presso la Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, mentre il controllo sulle spese dei singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale. Il consuntivo depositato oltre il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, pur tardivo, non preclude l’accertamento della regolarità delle spese, che rientrano nel limite massimo di 1 euro per cittadino iscritto.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo delle spese elettorali sostenute da una lista che ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Gubbio del 2024, tenutesi nei giorni 08-09 giugno 2024 e 23-24 giugno 2024 (turno di ballottaggio). Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituitosi presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha avviato l’istruttoria con la deliberazione n. 131/2024/CSE, richiedendo al Presidente del Consiglio comunale specifici dati.
Il consuntivo della lista è pervenuto il 14 gennaio 2025, oltre il termine di legge stabilito dal combinato disposto dell’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, fissato al 31 agosto 2024. Il Collegio ha quindi esaminato il rendiconto e la documentazione di spesa, verificando il rispetto del limite massimo, la conformità delle spese, la regolarità documentale e l’indicazione delle fonti di finanziamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto specifici limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, parametrati a 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle formazioni politiche è affidato al Collegio costituito presso la Sezione regionale della Corte dei conti, che opera in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.
Il Collegio afferma un principio di carattere generale: l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutti i partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche se privi di spese e di fonti di finanziamento. In tale ipotesi l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi, chiamati a riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.
Quanto al merito, il Collegio ha accertato che la lista ha sostenuto spese per complessivi 4.456,30 euro, così ripartite: 1.458,00 euro per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda; 2.928,00 euro per distribuzione e diffusione dei materiali; 70,30 euro per stampa, distribuzione e raccolta dei moduli e autenticazione delle firme. Le spese risultano integralmente finanziate con risorse proprie della lista.
Il Collegio ha verificato che le somme rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, sono conformi alle tipologie ammesse, sono adeguatamente documentate e danno sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento. Su tali basi ha accertato la regolarità del conto consuntivo, disponendone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale di Gubbio per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.
Nota della Redazione
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