Pensione privilegiata decorre dalla domanda cartacea all’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 289 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata, la domanda presentata in forma cartacea all’amministrazione di appartenenza è idonea a far decorrere il diritto alla prestazione, non costituendo la trasmissione telematica all’INPS una condizione di validità dell’istanza. La circolare INPS n. 131/2012 configura la produzione telematica come condizione di procedibilità e non di validità della domanda, con la conseguenza che l’istanza non telematica resta improduttiva di effetti solo fino alla successiva trasmissione in via telematica. Il diritto agli arretrati decorre pertanto dalla data di presentazione della domanda cartacea, con interessi e rivalutazione monetaria liquidati secondo la regola dell’assorbimento.

Il Fatto

Il ricorrente, Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, si congedava per anzianità di servizio e presentava al Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia la domanda di pensione privilegiata. Gli accertamenti medico-legali si definivano con l’ascrizione delle menomazioni alla Tabella B e l’erogazione dell’indennità una tantum per tre annualità.

Nel 2016 il ricorrente inoltrava all’amministrazione di appartenenza, a mezzo raccomandata, istanza di riconoscimento dell’aggravamento delle patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio. La visita della C.M.O. riscontrava l’aggravamento e ascriveva la menomazione alla Tab. A – 8^ Cat., con diritto all’assegno a vita. L’amministrazione trasmetteva la documentazione all’INPS, che in assenza di riscontro riceveva una successiva domanda telematica. Solo nell’aprile 2023 l’Istituto emanava il provvedimento di liquidazione, facendo decorrere le somme dalla domanda telematica anziché dall’istanza cartacea. Il ricorrente ha quindi agito per il riconoscimento della diversa decorrenza.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la decorrenza economica e giuridica della pensione privilegiata: se essa vada ancorata all’istanza cartacea presentata all’amministrazione di appartenenza o alla successiva trasmissione telematica all’Istituto previdenziale. L’INPS ha invocato la circolare n. 131 del 19 novembre 2012 e l’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973, oltre all’eccezione di prescrizione.

La Corte, per esigenze di sinteticità ai sensi dell’art. 39 c.g.c. e dell’art. 17 dell’All. 2 al c.g.c., richiama le motivazioni delle decisioni della locale Sezione d’Appello nn. 159/2022, 187 e 188/2022 e i conformi precedenti della stessa Sezione giurisdizionale. In tali pronunce si è evidenziato come la circolare citata preveda che l’istanza in forma diversa da quella telematica non sia procedibile sino alla trasmissione nelle forme indicate.

Da tale disciplina la Corte desume che la produzione della domanda telematica costituisce condizione di procedibilità e non di validità dell’istanza. La previsione di improduttività di effetti della domanda non telematica sino alla successiva trasmissione induce a ritenere che quest’ultima consenta alla prima istanza di produrre i propri effetti, fino a quel momento soltanto condizionati.

Ne consegue il riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata già riconosciuta, sin dalla data di presentazione dell’istanza cartacea, con pagamento degli arretrati ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria secondo la regola dell’assorbimento: l’importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione, calcolata ex art. 150 disp. att. c.p.c. sugli indici ISTAT.

L’eccezione di prescrizione è respinta, non essendo decorso un quinquennio tra l’istanza del 2016 e la rinnovata istanza del 2020. Le spese sono compensate, tenuto conto del mancato rispetto delle forme previste dalla circolare e del conseguente aggravio amministrativo per l’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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