Squilibrio strutturale del bilancio delle aziende sanitarie e obblighi correttivi (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 27 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esercitano sui bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale il controllo di legalità e regolarità finanziaria previsto dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dall’art. 3, commi 3 e 7, del decreto-legge n. 174/2012, finalizzato alla tutela dell’unità economica della Repubblica. Il controllo si conclude con l’accertamento di squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese e violazioni di norme di coordinamento della finanza pubblica, quando i ricavi non sono più in grado di sostenere costi divenuti strutturali. Il rispetto del limite legale di indebitamento costituisce condizione necessaria ma non sufficiente: la sostenibilità di ogni costo permanente va attestata da un giudizio sulla permanente disponibilità di risorse ordinarie di copertura. L’impiego di risorse straordinarie, segnatamente fondi emergenziali, per assunzioni a tempo indeterminato, senza verifica di sostenibilità a regime, altera la programmazione del fabbisogno e ricade sugli esercizi successivi. Accertate le criticità, l’ente deve adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuoverle.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana esamina le relazioni-questionario sui bilanci di esercizio 2021 e 2022 trasmesse dal Collegio sindacale di un’azienda sanitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della legge n. 266/2005, e la successiva documentazione istruttoria. Il magistrato istruttore sottopone alla valutazione collegiale la situazione dell’ente, con rilievi che coinvolgono anche la Regione per le funzioni di organizzazione del SSR.

L’azienda e la Regione presentano memorie e controdeduzioni. L’azienda rappresenta i provvedimenti di ripiano intervenuti nel 2023, l’avvio di un percorso pluriennale di riequilibrio del personale e la riduzione dei tempi di adozione dei bilanci. La Regione invoca il sottofinanziamento del Servizio sanitario nazionale e il maggiore impatto della pandemia sui sistemi a prevalenza pubblica, richiamando l’incremento dell’addizionale regionale disposto per il riequilibrio dei conti. La questione approda all’adunanza pubblica per l’esame collegiale delle criticità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il perimetro del controllo: le Sezioni regionali verificano i bilanci degli enti del SSR esaminando le relazioni degli organi di revisione, secondo il modello del riesame di legalità e regolarità previsto dall’art. 7, comma 7, della legge n. 131/2003, funzionale all’adozione di effettive misure correttive. Il vaglio opera sul piano della legalità finanziaria, a tutela degli artt. 81, 119 e 120 Cost., secondo la lettura accreditata dalla giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Sezione.

Nel merito la Corte accerta perdite di esercizio per importi rilevanti a chiusura dei due esercizi, in un contesto di squilibrio manifestatosi sin dall’avvio dell’attività e destinato ad aggravarsi. I ricavi, benché accresciuti da risorse straordinarie, non riescono a contenere costi in parte divenuti strutturali: personale, energia, beni sanitari e servizio del debito. La copertura è stata garantita da contributi regionali di ripiano che mantengono carattere straordinario e crescente difficoltà di reperimento.

Un secondo rilievo riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate con fondi destinati a incarichi temporanei, senza preventiva verifica della sostenibilità dei costi a regime. I maggiori oneri per il personale eccedono la previsione del piano triennale del fabbisogno e sfuggono alla programmazione. La Sezione rinnova la richiesta del piano di riequilibrio, privo di riscontro documentale idoneo ad attestarne l’attendibilità.

Sul piano finanziario la Corte rileva il reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria, non restituita a fine esercizio, che trasforma un istituto di finanziamento eccezionale in indebitamento a medio termine; l’elevato ammontare di crediti verso la Regione, con impossibilità contabile di ricostruirne l’anno di formazione; l’incremento dei costi dell’indebitamento, la cui sostenibilità non può basarsi sul solo rispetto del limite di legge. Sono inoltre accertati il mancato conseguimento degli obiettivi di contenimento dei costi per farmaci e dispositivi medici, il superamento del limite dell’art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009 per i costi del personale e i ritardi nell’adozione e approvazione dei bilanci di esercizio e di previsione.

La Sezione accerta i profili di criticità e chiede all’azienda e alla Regione i provvedimenti correttivi di rispettiva competenza, con comunicazione alla Sezione che ne valuterà l’idoneità nei successivi controlli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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