Controllo Corte dei conti sulle spese elettorali nei Comuni oltre 30.000 abitanti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 148 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, le spese elettorali sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati sono soggette al controllo di conformità alla legge rimesso al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 e dell’art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993. Il controllo non si estende al merito delle scelte politiche, ma verifica la regolarità della documentazione prodotta a riprova delle spese e delle relative fonti di finanziamento. Il giudizio di ammissibilità della spesa riposa su un principio di inerenza e di congruità, anche sotto il profilo temporale, rispetto alle finalità elettorali e alla tipologia delle spese ammissibili. Esaurita la verifica, il Collegio dichiara conclusi i controlli e approva il referto che ne espone gli esiti, quale parte integrante della deliberazione.

Il Fatto

In vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, il Prefetto della Provincia di Verona ha convocato i comizi per il rinnovo degli organi elettivi, ricomprendendo il Comune di Villafranca di Verona, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Per tale tornata elettorale non si è reso necessario il turno di ballottaggio.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha istituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali e, con successiva deliberazione, ne ha prorogato di tre mesi l’attività di controllo. Sono pervenuti complessivamente 52 rendiconti riferiti ai Comuni interessati; dodici riguardano le liste che hanno preso parte alla consultazione nel Comune di Villafranca di Verona. La documentazione è stata esaminata per quanto di competenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione e dal quadro normativo in materia di campagne elettorali. Richiama la legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dal d.l. n. 91/2014, che, per effetto dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il fondamento procedurale dell’attività è individuato nell’art. 12, comma 2, della legge n. 515/1993, che istituisce presso le Sezioni regionali competenti per territorio un apposito Collegio di tre magistrati, con il compito di verificare la conformità delle spese e la regolarità della documentazione prodotta, quale risulta dai consuntivi predisposti dai rappresentanti delle formazioni politiche.

Il Collegio richiama gli indirizzi della Sezione delle Autonomie in materia, e in particolare il criterio secondo cui rileva la connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità, anche temporale, tenuto conto delle tipologie di spesa ammissibili. Il perimetro temporale del controllo è individuato tra la convocazione dei comizi e il giorno antecedente lo svolgimento della consultazione.

Accertata la regolarità del percorso di controllo, il Collegio dichiara conclusi i controlli sui rendiconti e approva il referto che ne espone gli esiti, quale parte integrante della deliberazione. Dispone la trasmissione della deliberazione al Consiglio Comunale interessato, in persona del Presidente pro-tempore, e al Segretario Generale del Comune, con invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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