Controllo Corte dei conti sulle spese elettorali del Comune di Vicenza (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 147 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo sulle spese elettorali previsto dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, verificano la conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati che hanno partecipato alle consultazioni nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese e delle relative fonti di finanziamento. Il controllo, ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, è limitato alla conformità a legge e alla regolarità documentale, secondo un criterio di inerenza e di congruità della spesa, anche sotto il profilo temporale. Il Collegio è composto da tre magistrati ed è istituito presso la Sezione regionale competente per territorio. Conclusi i controlli, il Collegio approva un referto che ne espone gli esiti.
Il Fatto
In vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, il Prefetto della Provincia di Vicenza ha convocato i comizi per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Vicenza, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti, con eventuale turno di ballottaggio il 28 e 29 maggio successivi. Poiché per il Comune si è reso necessario il ricorso al ballottaggio, il Collegio di controllo sulle spese elettorali ha dovuto esaminare i rendiconti delle formazioni politiche partecipanti.
Alla Sezione regionale di controllo per il Veneto sono pervenuti complessivamente 52 rendiconti, dei quali 15 relativi alle liste che hanno preso parte alla consultazione nel Comune di Vicenza. Esaminata la documentazione, il Collegio ha ritenuto di poter dichiarare conclusi i controlli affidatigli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla cornice costituzionale dell’art. 100, secondo comma, Cost. e dalla disciplina della legge n. 515/1993 sulle campagne elettorali, richiamando poi la legge n. 96/2012 e, in particolare, l’art. 13, comma 6, come modificato dall’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014.
Da tale quadro normativo emerge che l’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali di candidati e partiti per le elezioni comunali ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità a legge delle spese sostenute nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Collegio richiama altresì l’art. 12, comma 2, legge n. 515/1993, che istituisce presso le Sezioni regionali competenti per territorio un apposito Collegio composto da tre magistrati.
Il perimetro del controllo è delineato dall’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lett. c), legge n. 96/2012: esso è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a riprova delle spese. Il Collegio richiama sul punto gli indirizzi della Sezione delle Autonomie contenuti nelle deliberazioni n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG.
In particolare, secondo i criteri esplicitati nella citata delibera n. 24/2013, il controllo presuppone la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità, anche sotto il profilo temporale, avuto riguardo alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 della legge n. 515/1993.
Il Collegio rileva che il periodo elettorale da considerare è individuato fra la convocazione dei comizi e il giorno antecedente lo svolgimento della consultazione. Ricevuti 52 rendiconti, dei quali 15 per il Comune di Vicenza, e preso atto del ricorso al ballottaggio, il Collegio ha ritenuto conclusi i controlli e ha approvato il referto che ne espone gli esiti, quale parte integrante della deliberazione, disponendone la trasmissione al Consiglio Comunale e al Segretario Generale, con pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
Nota della Redazione
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