Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 80 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso degli uffici, titolare di un mero debito di vigilanza, non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Il debito di custodia presuppone invece una gestione di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. In assenza di tali presupposti, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Il magistrato relatore, dopo aver ricostruito la disciplina dei consegnatari di beni, ha depositato una relazione di irregolarità, rilevando che la gestione rendicontata non concerneva beni mobili per i quali sussista un debito di custodia.
Il conto conteneva un’elencazione aggregata di beni mobili e immobili iscritti in inventario — beni di uso pubblico per destinazione e per natura, terreni, fabbricati — descritti per categorie e non secondo il modello ministeriale. Il Sindaco, con osservazioni depositate, ha riconosciuto che l’agente era titolare di un mero debito di vigilanza e che l’invio del conto era stato erroneo. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare della qualificazione del rapporto tra ente locale e consegnatario, quale presupposto della stessa procedibilità del giudizio di conto. La Corte muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, che esclude l’obbligo di resa del conto giudiziale per chi detiene mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario addetto alla gestione e conservazione dei beni ricevuti.
Il discrimine è ricostruito con precisione. Il debito di custodia implica la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, con gestione delle sole scorte funzionali all’immediato funzionamento dell’ufficio.
La Corte chiarisce il criterio quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative restano esclusi dal conto giudiziale, ferma la rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto, i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione degli inventari non evidenzia una gestione di magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha riconosciuto i rilievi istruttori. Grava pertanto sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è quindi dichiarato improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
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Nota della Redazione
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