Conto giudiziale irricevibile se trasmesso con il solo modello 16/M (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 3 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il consegnatario di beni mobili militari è tenuto, per legge, a rendere un conto giudizionale idoneo a rappresentare i risultati della propria gestione. Il conto è irricevibile quando sia trasmesso alla Sezione giurisdizionale con il solo modello 16/M, privo dei dati sul carico, sullo scarico, sull’esito e sulla rimanenza dei materiali, richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. La contestuale produzione, in pendenza di giudizio, dei modelli integrativi non sana il deposito originario, né consente approvazione del conto e discarico dell’agente. La verifica di regolarità della gestione è riservata in via esclusiva al giudice contabile e non può essere supplita da controlli interni dell’Amministrazione.

Il Fatto

Un agente contabile, consegnatario di beni mobili di una direzione di amministrazione dell’Esercito per la sezione rifornimenti e mantenimento, rendeva il conto giudiziale per il periodo 2019 con il solo modello 16/M, riepilogativo delle variazioni di carico dei materiali. Il conto veniva depositato presso la Sezione giurisdizionale nel maggio 2022. Il magistrato istruttore, rilevata l’assenza dei modelli richiesti dalla normativa primaria e delle relazioni di controllo, chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione. In pendenza di giudizio l’Amministrazione depositava dapprima il modello CM/4 e, successivamente, ulteriori registri valutativi dei movimenti e delle consistenze, sostenendo la loro idoneità a integrare il conto originario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura necessaria del giudizio di conto, quale procedura volta a verificare la capacità dell’agente di rendere conto del modo legale in cui ha gestito le risorse pubbliche. L’oggetto dello scrutinio è la legittimità della gestione, attraverso il controllo del conto consuntivo predisposto dall’agente e sottoposto alle verifiche di parificazione. Il deposito del conto costituisce l’agente in giudizio e l’ordinamento riserva in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà, l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle gestioni pubbliche, senza che a tale verifica possa supplirsi con controlli interni dell’Amministrazione.

Nel caso di specie il consegnatario di beni mobili non assume un mero obbligo di vigilanza, ma un pregnante obbligo di custodia, cui accede quello della resa del conto ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Il conto deve dimostrare il debito per il materiale esistente all’inizio dell’esercizio, il materiale ricevuto in consegna, quello distribuito o consegnato e quello rimasto al termine. Tali risultanze, come non contestato dall’Amministrazione, non si rinvengono nel modello 16/M, che è solo uno dei documenti che compongono il conto.

Il Collegio precisa che l’utilizzo del modello 24, previsto dal d.P.R. n. 194/1996 per gli enti locali, non è automaticamente estensibile all’Amministrazione militare. È tuttavia necessario che il conto esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. Le Istruzioni tecnico-applicative approvate con decreto ministeriale del 20 dicembre 2006 confermano che gli ordini di carico e scarico, i registri analitici e valutativi dei movimenti e delle consistenze devono essere trasmessi alla Sezione giurisdizionale, perché solo nel loro complesso rappresentano adeguatamente la gestione del consegnatario.

Pertanto il modello 16/M è giudicato inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile e, quindi, irricevibile. La mancata trasmissione del conto completo non può essere convalidata con decorrenza dalla data del deposito originario mediante l’acquisizione dei modelli prodotti in pendenza di giudizio. Solo dal deposito di un conto pienamente idoneo decorrono i termini per l’eventuale nuova istruttoria del giudice designato. Il Collegio dichiara quindi irricevibile il conto, con esonero dal provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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