Parere positivo sull’assunzione indiretta di partecipazioni societarie pubbliche (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 217 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, riguarda gli atti con cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, in una società nuova o già esistente. Il giudice contabile non ravvisa elementi ostativi all’assunzione indiretta della qualità di socio quando l’operazione di aggregazione societaria si articoli in una prima fase, distinta dalla successiva fusione per incorporazione, nella quale gli enti acquistano partecipazioni dirette nella capogruppo e indirette nelle controllate. L’onere di analitica motivazione previsto dalla norma risulta assolto se l’atto dà conto della sostenibilità finanziaria, soggettiva e oggettiva, della convenienza economica e della compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, in presenza di conferimenti in natura che non comportano esborsi finanziari.
Il Fatto
Un Comune, già socio di una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo una propria deliberazione consiliare, adottata nell’ambito di una complessa operazione di aggregazione societaria. L’operazione, promossa dal Consiglio di Bacino competente, è diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino provinciale attraverso un unico soggetto gestore.
Il progetto prevede il conferimento delle quote di tre società pubbliche nella costituenda capogruppo, con un aumento di capitale e il sacrificio del diritto di opzione dei soci attuali. All’esito della prima fase, il Comune deterrebbe una partecipazione diretta nella capogruppo e una partecipazione indiretta nelle tre società conferite, tutte soggette a controllo analogo. La questione sottoposta concerne la conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal riparto delineato dalle Sezioni riunite in sede di controllo, che hanno qualificato la funzione come “peculiare attività di controllo” di tempi e parametri legislativamente individuati. Il pronunciamento deve intervenire entro sessanta giorni; i parametri attengono alla necessità della società, alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, ai princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché alla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.
Il punto centrale è oggettivo. La Sezione richiama l’insegnamento secondo cui l’ambito di applicazione è limitato ai due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con la realtà societaria, assumendo la veste di socio. Tale passaggio segna la linea di confine tra gli atti sottoposti a scrutinio e quelli esclusi, tra cui le operazioni straordinarie quali la fusione per incorporazione, rispetto alla quale la legge non impone la trasmissione.
Applicando tale criterio, la Sezione rileva che la fattispecie, pur afferendo a un’operazione straordinaria, ricade nelle ipotesi di parere: all’esito della prima fase ciascun ente acquista la qualità di socio, direttamente nella capogruppo o indirettamente nelle controllate, senza che sia dato ravvisare la sostanziale fusione, prevista solo in una fase successiva. La capogruppo assume un ruolo di holding operativa.
Nel merito dei requisiti, la Sezione verifica il rispetto delle regole di competenza ex art. 7 TUSP, riscontrando l’adozione con delibera consiliare; la conformità ai vincoli tipologici e finalistici; la sostenibilità finanziaria sotto il duplice profilo, desunta dai piani quinquennali e dal piano economico-finanziario asseverato, con conferimenti in natura e senza esborsi finanziari. Quanto alla convenienza economica, richiama lo studio commissionato sulla convenienza dell’affidamento e l’analisi di benchmark. Sussiste, infine, la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato, non configurandosi alcun intervento finanziario da parte dei soci.
La Sezione conclude nel senso della non ravvisabilità di elementi ostativi alla partecipazione indiretta e all’assunzione della qualità di socio, disponendo la trasmissione dell’atto all’ente e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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