Partecipazione indiretta del Comune a società in house e controllo ex art. (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 220 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione, e ha a oggetto i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia tradotta in strumenti societari. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine tra gli atti deliberativi soggetti a scrutinio e quelli esclusi, poiché non sono soggette a valutazione preventiva le operazioni societarie straordinarie compiute dall’ente nella qualità di socio. La partecipazione indiretta a società controllate, acquisita tramite aumento di capitale e conferimento di quote in una holding, integra tuttavia un’ipotesi di ingresso in un nuovo soggetto societario e ricade quindi nell’ambito applicativo dell’art. 5 TUSP, ove non si sia ancora realizzata la fusione per incorporazione. In tal caso la Sezione regionale verifica la conformità dell’atto ai parametri normativi e, in presenza di analitica motivazione su necessità, sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, non ravvisa elementi ostativi.

Il Fatto

Il Comune di Setteville, istituito per fusione di due precedenti enti e gestito da un Commissario prefettizio con i poteri del consiglio, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo una deliberazione relativa a una complessa operazione di aggregazione societaria nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani del bacino bellunese. L’operazione muove dalla scelta dell’Assemblea di Bacino di procedere all’affidamento in house providing a un unico gestore, mediante la costituzione di una holding capogruppo cui conferire le quote delle società pubbliche già operanti nel territorio.

Con l’atto deliberativo il Comune ha approvato l’aumento del capitale della holding, il nuovo statuto sociale, il regolamento di controllo analogo congiunto e ha dato atto delle perizie di stima delle società coinvolte. All’esito, l’ente deterrà la partecipazione diretta nella holding e la partecipazione indiretta nelle tre società controllate. La questione sottoposta alla Sezione è se tale operazione rientri tra gli atti soggetti al parere preventivo e se l’atto sia conforme ai parametri normativi.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione di controllo introdotta dalla novella del 2022, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, che ha qualificato il sindacato come attività di controllo con tempi, parametri ed esiti legislativamente individuati. Ha poi ricordato che la Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 ha escluso dallo scrutinio preventivo le operazioni societarie straordinarie, tra cui la fusione per incorporazione, perché compiute dall’ente nella qualità di socio.

La Corte ha ritenuto che la fattispecie, pur afferendo a un’operazione straordinaria, ricada nell’ambito dell’art. 5 TUSP: all’esito dell’operazione ciascun ente acquista la qualità di socio in una nuova società o assume una partecipazione diretta nella holding e indiretta nelle controllate, senza che si sia ancora realizzata la sostanziale fusione per incorporazione. Il momento valutativo non è dunque quello di un socio già tale, ma quello dell’ingresso in un nuovo soggetto societario.

Superato il preliminare sull’ammissibilità, la Sezione ha verificato i requisiti di competenza e contenuto motivazionale degli artt. 7 e 8 TUSP, i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 TUSP, la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, la convenienza economica e la compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Quanto alla sostenibilità, ha valorizzato il piano industriale e il PEF asseverato, il piano quinquennale delle singole società e l’assenza di nuovi interventi sul capitale, trattandosi di conferimento in natura. Quanto alla convenienza, ha richiamato lo studio commissionato sul confronto tra soluzioni gestionali e l’analisi di benchmark recepita dall’Assemblea di Bacino.

La Corte ha pertanto concluso che l’obbligo motivazionale risulta assolto, disponendo la trasmissione della deliberazione all’ente e la sua pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUSP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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