Nesso di causalità e pensione privilegiata: irrilevante il disagio personale del militare (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 203 del 17.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pensione privilegiata del militare presuppone che le infermità o le lesioni siano dipendenti da fatti di servizio, che ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determinante, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973. Il servizio deve inserirsi nel momento genetico o nel decorso evolutivo della patologia, non essendo sufficiente la mera coincidenza cronologica tra l’insorgenza dell’infermità e la prestazione lavorativa. La dipendenza da causa di servizio va esclusa quando il rapporto si sia svolto con modalità ordinarie e il disagio psichico sia riconducibile a eventi della vita personale estranei all’attività lavorativa. Grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare circostanze anomale e concretamente gravose del servizio, dotate di potenzialità causale rispetto alla malattia.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Marina Militare con il grado di Maresciallo, agisce nei confronti del Ministero della Difesa e dell’I.N.P.S. per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia psichiatrica — disturbo dell’adattamento cronico con aspetti emotivi misti — ai fini della pensione privilegiata.

Il militare riconduce l’infermità alla condotta asseritamente persecutoria dell’Amministrazione, che avrebbe adottato ordini di servizio a catena e disposto trasferimenti e imbarco senza tenere conto del decesso del padre e dell’aggravarsi delle condizioni di salute della madre. Il Ministero, sulla scorta del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, ha escluso la dipendenza da causa di servizio, disponendo anche il recupero delle somme corrisposte a titolo di aspettativa. L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità per mancanza di domanda amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’Istituto previdenziale. Richiamando il principio delle Sezioni Riunite n. 12/2023, ritiene ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego opposto in sede amministrativa, domandi l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento pensionistico, pur in assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata. Nel caso di specie l’interesse ad agire è sorto proprio dal provvedimento ministeriale di diniego. È altresì affermata la legittimazione passiva dell’I.N.P.S., poiché la cessazione dal servizio è avvenuta dopo il 2010. La pendenza del procedimento amministrativo relativo ad altre infermità non giustifica alcuna sospensione, in virtù del principio di unicità dell’accertamento di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 461/2001.

Sul merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973 subordina la pensione alla ascrivibilità dell’infermità alle categorie della tabella A; l’art. 64 richiede che i fatti di servizio siano causa o concausa efficiente e determinante. Il servizio deve esercitare un’influenza giuridicamente rilevante, non potendosi ravvisare la dipendenza nella semplice occasione dello slatentizzarsi del male, destinato a evolvere comunque nell’ordinaria vita civile (c.d. rischio generico).

Applicando tali principi, il giudice esclude che gli eventi invocati dal ricorrente abbiano carattere di straordinarietà. La richiesta di disponibilità per la missione, inviata a più militari e coincidente con il decesso del padre, è qualificata come mera coincidenza temporale; l’Amministrazione non poteva conoscerne l’evento luttuoso. I successivi ordini di servizio risultano adottati dopo la revoca dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 concessi per lo stato di salute del padre e ispirati a mere esigenze organizzative, non risultando provato che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell’aggravamento della madre.

Le censure sulle modalità dell’accertamento medico-legale e sull’operato del Comitato di verifica sono giudicate inconferenti e infondate, poiché il thema decidendum è incentrato sul nesso causale e non sulla sussistenza, pacifica, della patologia. Il ricorso è pertanto rigettato; il rigetto comporta l’assorbimento dell’ordinanza cautelare e la possibilità per il provvedimento di recupero di tornare a spiegare i suoi effetti. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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