Partecipazione indiretta del Comune alle società in house e controllo Corte dei (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 253 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 concerne i soli atti con cui l’amministrazione assume la qualità di socio, segnando l’assunzione della qualità di socio la linea di confine tra gli atti da sottoporre a scrutinio e quelli esclusi. Non ricadono in tale ambito le delibere relative a operazioni societarie straordinarie già perfezionate nella posizione di socio, come la fusione per incorporazione, che si atteggia a continuazione del contratto sociale in condizioni di sostanziale neutralità per i soci delle incorporate. L’operazione che, in una prima fase, si limiti al conferimento di quote in una holding, con assunzione di partecipazione indiretta nelle controllate, resta invece soggetta al parere preventivo della Sezione regionale di controllo. Il sindacato si estende ai presupposti giuridici ed economici della scelta, con verifica dell’analitica motivazione su necessità, sostenibilità finanziaria, convenienza e compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, restando in capo all’ente il monitoraggio degli equilibri di bilancio.

Il Fatto

Il Comune di Tambre ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare n. 10 del 19 aprile 2024, relativa a una complessa operazione di aggregazione societaria finalizzata all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino della Provincia di Belluno. L’operazione, deliberata dall’Assemblea di Bacino, prevede la costituzione di una holding industriale cui saranno conferite le quote delle società già operanti nel settore, con successiva fusione per incorporazione.

All’esito della prima fase il Comune deterrà una partecipazione diretta nella holding e una partecipazione indiretta nelle altre tre società, tutte soggette a controllo analogo. La questione sottoposta alla Sezione è se tale operazione rientri tra le fattispecie per le quali è dovuto il parere preventivo previsto dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo introdotta dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l’art. 5, comma 3, TUSP, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022. In quella sede si è chiarito che il processo di acquisizione della veste di socio si articola in due fasi: una pubblicistica, di determinazione della volontà dell’ente, e una privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il controllo della Corte si colloca nel passaggio tra le due, prima che la scelta sia attuata.

Il Collegio richiama altresì la deliberazione delle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, secondo cui l’assunzione della qualità di socio segna il confine degli atti da sottoporre a scrutinio. Ne restano fuori le decisioni su operazioni straordinarie, come la fusione per incorporazione, che per i soci delle incorporate si atteggia a continuazione del contratto sociale in condizioni di sostanziale neutralità, attraverso il rapporto di concambio.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Sezione osserva che l’operazione, pur afferendo a un’operazione societaria straordinaria, ricade tra le ipotesi soggette a parere, poiché all’esito della prima fase ciascun ente acquirente assume la qualità di socio in nuove società, per via diretta o indiretta, senza che sia ravvisabile la fusione per incorporazione delle controllate nella holding. Quest’ultima è prevista solo in una fase successiva.

Quanto ai parametri dell’art. 5 TUSP, la Sezione procede alla verifica dei singoli requisiti. L’atto risulta adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. Sono rispettati i vincoli tipologici dell’art. 3 TUSP, trattandosi di società a responsabilità limitata, e i vincoli finalistici dell’art. 4 TUSP, rientrando l’attività nella produzione di un servizio di interesse generale.

Sulla sostenibilità finanziaria, richiamata la duplice accezione oggettiva e soggettiva indicata dalle Sezioni riunite, la Sezione rileva che la delibera prende atto del piano economico-finanziario della holding e dei piani quinquennali delle singole società, senza previsione di esborsi finanziari né di futuro fabbisogno di equity. Resta in capo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica delle società. Quanto alla convenienza economica, la motivazione dà conto dello studio commissionato per verificare l’economicità dell’affidamento in house e dell’analisi di benchmark svolta dal Consiglio di Bacino. La Sezione ritiene assolto l’obbligo motivazionale e congrue le ragioni addotte, non ravvisando elementi ostativi alla partecipazione indiretta e all’assunzione della qualità di socio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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