Partecipazione diretta e indiretta del Comune in società in house: parere favorevole (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 252 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, attribuisce alla Corte dei conti il controllo sull’atto deliberativo con cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualità di socio, anche quando l’acquisto si inserisce in un’operazione societaria straordinaria prodromica a una successiva fusione. Il controllo investe i presupposti giuridici ed economici della scelta, con analitica motivazione su necessità della società, convenienza, sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, efficienza e compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. La verifica non si estende alle vicende societarie che seguono la già intervenuta assunzione della qualità di socio.

Il Fatto

Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo l’atto deliberativo del Consiglio comunale con cui ha approvato un’operazione di aggregazione societaria diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino provinciale. L’operazione prevede il conferimento delle quote detenute in tre società pubbliche in una costituenda holding, mediante aumento di capitale con sacrificio del diritto di opzione dei soci attuali.

All’esito, l’ente deterrà la partecipazione diretta nella holding e la partecipazione indiretta nelle tre società controllate, tutte soggette a controllo analogo. La fusione per incorporazione è prevista solo in una fase successiva. Il Comune ha chiesto il parere previsto dall’art. 5 TUSP sulla conformità dell’atto ai relativi parametri.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo delineata dalle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG. L’autonomia contrattuale del soggetto pubblico si articola in due fasi: quella pubblicistica, di determinazione della volontà di assumere la veste di socio, e quella privatistica, di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Il controllo si colloca nel passaggio tra le due fasi.

Le Sezioni riunite hanno poi precisato, con la deliberazione n. 19/2022/QMIG, che la procedura di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l’ente approva nella qualità di socio, la trasformazione e la fusione. L’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine.

La Sezione applica tale criterio alla fattispecie. L’operazione, pur straordinaria, ricade tra le ipotesi sottoposte a parere, perché all’esito ciascun ente acquista la qualità di socio in nuove società, direttamente nella holding o indirettamente nelle controllate. Nella fase esaminata non è ravvisabile la fusione per incorporazione, che sopraggiunge solo in seguito.

Passando ai requisiti, la Corte verifica il rispetto delle regole di competenza e contenuto motivazionale degli artt. 7 e 8 TUSP: l’atto è adottato con delibera del Consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c). Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, le società sono a responsabilità limitata e operano nell’ambito dei servizi pubblici locali, con oggetto sociale riconducibile all’art. 4, comma 2, lett. a), TUSP.

Sulla sostenibilità finanziaria, richiamata la duplice accezione oggettiva e soggettiva, la Sezione rileva che l’operazione non prevede interventi finanziari dei soci, ma un conferimento in natura, con equilibri economici e finanziari attestati dai piani allegati. Resta in capo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica delle società per salvaguardare l’equilibrio di bilancio.

Quanto alla convenienza economica e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, la delibera richiama uno studio commissionato sulla convenienza dell’affidamento in house e l’analisi di benchmark del Consiglio di Bacino. L’obbligo motivazionale risulta assolto e le ragioni di convenienza congrue.

Infine, sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la Corte osserva che l’operazione non comporta intervento finanziario dei soci, ma un conferimento in natura in un ambito territoriale ottimale per il quale le disposizioni nazionali prevedono un solo soggetto gestore. Non emergono elementi ostativi alla partecipazione diretta e indiretta del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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