Pensione privilegiata, appello limitato ai soli motivi di diritto (Corte dei Conti Sez. I App. n. 28 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello dinanzi alla Corte dei conti è consentito, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., per soli motivi di diritto, mentre le questioni relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio costituiscono questioni di fatto, deducibili in appello solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o presenti motivazione apparente. La consulenza tecnica d’ufficio affidata a strutture o organismi tecnici di amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 97 c.g.c., richiamato dall’art. 166 c.g.c., non richiede il giuramento del consulente — trattandosi di organo istituzionale i cui membri hanno già prestato giuramento per ragioni di servizio — né integra una causa di incompatibilità, dovendo le garanzie processuali dei relativi pareri considerarsi identiche a quelle del parere reso da un CTU privato.

Il Fatto

L’appellante, ammessa alla ferma prefissata di un anno, aveva chiesto il riconoscimento della causa di servizio di una patologia autoimmune (connettivite indifferenziata con associata fibromialgia), insorta dopo plurime vaccinazioni, quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso, aderendo al parere del Comitato di Verifica e agli esiti delle consulenze tecniche d’ufficio, che escludevano il nesso causale o concausale con il servizio.

Avverso la sentenza territoriale la parte ha proposto appello, deducendo con un unico motivo l’error in iudicando e la carenza e illogicità della motivazione: il consulente avrebbe impedito alle parti di partecipare alle operazioni peritali, l’organo consultivo non avrebbe prestato giuramento e verserebbe in situazione di incompatibilità, la perizia sarebbe contraddittoria e avrebbe trascurato la documentazione medica. Si sono costituiti l’INPS e il Ministero della Difesa, eccependo l’inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto le doglianze afferenti allo svolgimento delle operazioni peritali, riconducibili all’asserita lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, suscettibili di condurre alla nullità della sentenza. Le ritiene prive di pregio: dall’esame delle ordinanze assunte in primo grado emerge che il giudice aveva assegnato alle parti il termine per la nomina dei consulenti di parte e aveva disposto l’invio della bozza di parere, con possibilità di osservazioni, garantendo un contraddittorio costante.

Il Collegio distingue la fattispecie da quella oggetto della pronuncia di questa Sezione n. 220/2024, dove l’ordinanza non aveva dettagliato le modalità di resa della consulenza ed era ravvisabile il difetto di contraddittorio endo-consulenziale su una relazione peritale provvisoria. Nella vicenda in esame, invece, l’articolato procedimento istruttorio ha adeguatamente garantito il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.

Quanto al mancato giuramento dell’organo di consulenza, il Collegio non ravvisa alcuna violazione, trattandosi di disciplina evidentemente inapplicabile all’affidamento ad organi collegiali tecnici della P.A., i cui membri hanno già prestato giuramento per ragioni di servizio. Parimenti infondata è l’eccepita incompatibilità: l’art. 97 c.g.c. consente al giudice contabile di avvalersi di strutture o organismi tecnici di amministrazioni pubbliche, che non agiscono nell’interesse singolare dell’amministrazione quale parte processuale, ma nel generale interesse della collettività amministrata.

Le ulteriori doglianze relative ad asseriti errori nelle consulenze implicano invece l’esame di questioni di fatto, precluse in appello ai sensi dell’art. 170 c.g.c.. Le Sezioni Riunite, con sentenza n. 10/QM/2000, hanno chiarito che i vizi di nullità e il difetto di motivazione su questioni di fatto sono deducibili solo ove la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, che ricorre quando, dietro la parvenza di una giustificazione, non è dato comprendere l’iter logico seguito.

La sentenza impugnata appare immune da tali vizi, avendo richiamato le parti più significative dell’elaborato peritale e fondato il convincimento su un’istruttoria approfondita, con relazioni scevre da vizi formali e logici. Il gravame è quindi rigettato quanto alle doglianze sul contraddittorio e inammissibile per le restanti censure; le spese di difesa sono compensate, anche in ragione della natura parzialmente in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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