Compensi “vestiti” da rimborsi spese e obbligo di autorizzazione per gli incarichi extra istituzionali dei pubblici dipendenti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 130 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incarico extra istituzionale che, per consistenza, periodicità e ammontare dei compensi, si riveli di fatto retribuito non può essere svolto dal pubblico dipendente dietro mera comunicazione, ma richiede la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. La qualificazione formale delle somme erogate come rimborsi spese non è vincolante, dovendosi aver riguardo alla natura oggettiva dei pagamenti, sicché le indennità forfettarie di importo elevato e versate con regolarità costituiscono veri e propri compensi. L’omessa richiesta di autorizzazione, unita alla mendace indicazione del carattere gratuito dell’attività, integra occultamento doloso del danno, con conseguente decorrenza della prescrizione quinquennale dalla data della scoperta, ex art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 come novellato dalla legge n. 1/2026. Il danno erariale è commisurato all’intero ammontare dei compensi percepiti, al lordo delle ritenute, ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna conveniva in giudizio un appuntato dell’Arma dei Carabinieri, chiamato a rispondere del mancato riversamento allo Stato dei compensi percepiti quale esaminatore nazionale del registro storico delle moto d’epoca per conto della Federazione Motociclistica Italiana. L’attività, comunicata nel 2009 come svolta a titolo gratuito con rimborso delle sole spese documentate, era proseguita per oltre quindici anni e aveva fruttato, tra il 2015 e il 2023, complessivi euro 139.035,00.
Il convenuto eccepiva la prescrizione per i compensi anteriori al quinquennio, negava il dolo e la colpa grave, sostenendo la natura forfettaria dei rimborsi e la riconducibilità dell’attività a quelle liberamente esercitabili, nonché l’avvenuta richiesta di autorizzazione solo dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021. La Sezione, respinta l’eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda attrice, condannando il dipendente al pagamento dell’intero importo, oltre interessi e spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha innanzitutto richiamato il quadro normativo degli incarichi extra istituzionali, distinguendo tra incompatibilità assoluta, attività liberamente esercitabili e incarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, la cui violazione comporta l’obbligo di riversamento dei compensi, quale autonoma forma di responsabilità erariale a carattere risarcitorio, come chiarito dalle SS.RR. n. 26/QM/2019 e n. 1/QM/2025.
In punto di prescrizione, il Collegio ha escluso l’operatività del termine ordinario, ritenendo integrato l’occultamento doloso del danno. La comunicazione del 2009, che prospettava un incarico gratuito con rimborso delle spese documentate, è risultata smentita dalla consistenza e dalla periodicità delle erogazioni, che hanno impegnato il dipendente in misura pari in media al 33 per cento delle giornate lavorative annue, fino al 42 per cento nel 2021. Tale circostanza ha indotto la Corte a far decorrere la prescrizione dalla data di deposito dell’annotazione della Guardia di Finanza, momento di emersione del danno nella sua interezza.
Nel merito, la Corte ha escluso che la mera comunicazione potesse ritenersi sufficiente, atteso che l’incarico, per la sua onerosità sostanziale e per i continui rinnovi, avrebbe richiesto una nuova e periodica richiesta di autorizzazione. Ha inoltre disatteso la tesi della natura forfettaria dei rimborsi, osservando che una diaria giornaliera di importo superiore al reddito medio delle famiglie italiane non può considerarsi semplice ristoro di spese, ma costituisce il corrispettivo di una prestazione, sicché deve qualificarsi oggettivamente come compenso “vestito” da rimborso spese.
Quanto alla disciplina del d.lgs. n. 36/2021, la Sezione ne ha affermato la portata innovativa, applicabile dal 1° luglio 2023, sicché anche per il periodo successivo il dipendente avrebbe dovuto inoltrare la richiesta di autorizzazione, mai presentata fino al termine dell’incarico. La condotta è stata infine qualificata come dolosa, essendo emersa la consapevolezza dell’onerosità dell’attività, con conseguente condanna al pagamento dell’intero ammontare dei compensi percepiti, al lordo delle ritenute, secondo la regola fissata dalle SS.RR. n. 13/2021.
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Nota della Redazione
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