Controllo Corte dei conti su partecipate e affidamento ad azienda speciale (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 259 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 attribuisce alla Corte dei conti un controllo limitato, nell’ambito oggettivo, ai soli atti deliberativi di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette. Il presupposto del controllo è l’assunzione della qualità di socio da parte dell’amministrazione procedente. Ne resta esclusa la deliberazione consiliare che, nell’ambito dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022, confermi la modalità di gestione di un servizio pubblico locale mediante un’azienda speciale consortile già esistente, senza costituire una società né acquisire partecipazioni. In tal caso la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, restando gli obblighi di trasparenza e di trasmissione all’ANAC estranei al perimetro del controllo societario.

Il Fatto

Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto una propria deliberazione consiliare con cui confermava la gestione dei servizi alla persona mediante un’azienda speciale consortile, già affidataria nel periodo precedente, approvando la relazione illustrativa richiesta dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022 e disponendo la trasmissione della relazione all’ANAC.

La trasmissione alla Corte era stata accompagnata da una nota con cui il Comune richiamava l’art. 5, comma 3, TUSP. La Sezione ha quindi dovuto verificare se l’atto rientrasse tra quelli assoggettabili al nuovo controllo in materia di società a partecipazione pubblica.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione della funzione di controllo introdotta dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5 TUSP. Il richiamo è alla deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022, che ha descritto tale funzione come una peculiare attività di controllo, della quale il legislatore individua tempi, parametri ed esiti.

Il passaggio decisivo è rappresentato dall’ambito oggettivo. Secondo le Sezioni riunite, l’art. 5, comma 3, TUSP limita il proprio perimetro ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualità di socio. Il controllo riguarda dunque l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite; ed è rispetto a tali tipologie di atto che il comma 3 impone l’invio contestuale all’AGCM e alla Corte dei conti.

Applicando tale griglia alla fattispecie, la Sezione rileva che la deliberazione trasmessa non introduce operazioni societarie idonee a determinare l’acquisizione ex novo della qualifica di socio. L’atto conferma un affidamento di servizi alla persona a un’azienda speciale consortile, ente strumentale già costituito dai Comuni interessati, e trova la propria fonte nell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022, che disciplina la scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale.

Né vale a mutare l’esito la nota di trasmissione, nella quale soltanto compare il richiamo all’art. 5, comma 3, TUSP: il dispositivo dell’atto consiliare dispone correttamente la trasmissione della relazione all’ANAC, secondo gli obblighi di trasparenza dell’art. 31 del d.lgs. n. 201/2022. La Sezione osserva inoltre che la relazione approvata risponde ai parametri gestionali ed economico-finanziari del comma 2 dell’art. 14, non alle analitiche motivazioni del comma 1 dell’art. 5 TUSP, richieste per le deliberazioni implicanti l’assunzione della qualità di socio.

La deliberazione consiliare non rientra pertanto tra gli atti assoggettabili al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP. La Sezione dichiara il non luogo a provvedere e dispone la trasmissione del provvedimento al Comune, con pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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