Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 176 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con mero debito di vigilanza non riveste la qualità di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale, che resta riservata al consegnatario con debito di custodia. Il discrimine va individuato nella funzione della giacenza: i beni assegnati all’uso immediato dei singoli uffici, entro i limiti strettamente funzionali alle esigenze operative, integrano mere scorte di funzionamento ed esulano dalla contabilità di Corte. Solo la gestione di un vero magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e correlativo obbligo restitutorio, configura la gestione contabile. Ne consegue che, difettando i presupposti normativi, il giudizio di conto è improcedibile e restano assorbite le altre irregolarità prospettate.
Il Fatto
La vicenda ha per oggetto il conto giudiziale reso da una consegnataria di beni mobili di un ente locale per l’esercizio finanziario 2018, depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, aveva segnalato plurime irregolarità: il deposito oltre il termine, la parificazione del conto da parte della stessa responsabile del servizio finanziario in violazione del principio di alterità, l’omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno e, soprattutto, la mancanza dei requisiti minimi idonei a qualificare l’atto come conto giudiziale.
Su richiesta istruttoria, l’ente aveva chiarito di non avere consegnatari con debito di custodia, poiché i responsabili delle strutture acquistano autonomamente i beni, subito assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza. La questione approda così al Collegio, che deve verificare l’ammissibilità e procedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. La stessa regola è ribadita dall’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che espressamente esclude i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo di resa del conto, riservandolo ai consegnatari con debito di custodia di cui all’art. 11.
La Sezione ricostruisce la distinzione: il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio precisa il criterio di discrimine: qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, con configurazione di una vera gestione contabile e del conseguente obbligo restitutorio. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti scorte operative restano invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso concreto, i beni elencati nelle liste-inventario risultano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso ente ha confermato che al consegnatario era richiesta la sola conservazione dei beni ricevuti per l’organizzazione dei servizi, senza gestione di magazzino né distribuzione.
Gravava dunque sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente difetto dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, restando assorbite le altre irregolarità, compreso il profilo del conflitto di interessi per la parificazione ad opera della stessa responsabile del servizio finanziario. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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