Responsabilità del custode dei reperti per ammanco di beni sequestrati (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 206 del 01.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Chi ha la responsabilità dell’Ufficio Reperti è custode dei beni sequestrati ai sensi dell’art. 259 cod. proc. pen. e risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, del danno erariale indiretto conseguente al risarcimento liquidato dall’amministrazione agli aventi diritto per la mancata restituzione. L’obbligo di conservazione e restituzione è regolato dagli artt. 1177 e 1218 cod. civ., sicché il custode deve provare che l’inadempimento deriva da causa a lui non imputabile. Sul piano soggettivo è sufficiente la colpa grave, desumibile dalla violazione delle regole di custodia e dalla mancata adozione delle minime cautele esigibili. Il danno, quantificato dal requirente, va ridotto ai sensi dell’art. 83, secondo comma, cod. giust. cont. quando risulti verosimile il concorso di soggetti terzi nella causazione del fatto dannoso.
Il Fatto
La Procura regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti di tre appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, per un danno erariale di complessivi euro 36.260,05 cagionato al Ministero dell’Interno. Il pregiudizio derivava dal risarcimento liquidato in via transattiva a tre aventi diritto per la mancata restituzione di oggetti preziosi loro rubati, recuperati e sottoposti a sequestro, poi scomparsi dall’Ufficio Reperti, oltre alle spese per le perizie e al danno da disservizio.
Due dei convenuti hanno definito la propria posizione con il rito abbreviato ex art. 130 cod. giust. cont., con il pagamento delle somme determinate e l’accertamento del regolare versamento. Residuava la posizione della responsabile dell’Ufficio Reperti dal 2009 al settembre 2012, la quale ha eccepito la prescrizione e, nel merito, ha contestato la ricostruzione delle responsabilità e la misura dell’addebito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto l’eccezione di prescrizione. Nel danno indiretto il dies a quo decorre dalla data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, secondo il principio affermato dalle Sezioni Riunite n. 14/2011/QM. Poiché i pagamenti sono stati autorizzati tra il gennaio e l’ottobre 2021 e comunicati fino al maggio 2022, alla data di notifica dell’invito a dedurre il quinquennio non era maturato. Per il danno da disservizio il termine decorre dal momento in cui la deminutio patrimonii diviene conoscibile secondo ordinaria diligenza.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 253 cod. proc. pen., l’art. 259 cod. proc. pen. e le circolari del Capo della Polizia del 1995 e del 2001, che impongono la nomina di un responsabile e di un supplente, la tenuta di registri di carico e scarico e la corretta custodia delle chiavi. Ha quindi recepito il principio di diritto della Cass. civ. sez. III n. 25917 del 2023: l’obbligazione del custode giudiziario ha fonte nell’art. 259 cod. proc. pen. e il suo inadempimento determina responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ., con applicazione dell’art. 1177 cod. civ.
La responsabilità della convenuta è stata ritenuta provata dai provvedimenti di nomina, dalle dichiarazioni rese in sede di indagine penale, dalle comunicazioni della notizia di reato e dalle relazioni di servizio. La Corte ha qualificato come autogestione inammissibile la prassi della chiave custodita in un cassetto aperto e accessibile, con accesso incontrollato alla stanza blindata e assenza di inventariazione.
Non rileva che la convenuta non svolgesse funzioni dirigenziali: gli obblighi di custodia incombono su chi ha la responsabilità dell’Ufficio Reperti, anche ai sensi dell’art. 36 della legge n. 121/1981. La convenuta non ha dimostrato che l’ammanco derivasse da causa a lei non imputabile.
La Corte ha però ridotto l’addebito. Ha ritenuto verosimile il concorso di terzi, in particolare per la disponibilità esclusiva della stanza da parte della Squadra Volanti in un periodo circoscritto, per la possibile omissione di vigilanza dei dirigenti e per la mancata attuazione delle circolari. Ha quindi detratto il 30% del danno, pari a euro 10.878,02, e ha liquidato a carico della convenuta euro 12.691,00, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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