Conto giudiziale irregolare per gestione plurisoggettiva senza conti dei subagenti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 443 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la qualifica di agente contabile discende dalla condotta di fatto, ossia dal maneggio del denaro pubblico o dall’essere consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato, prescindendo da un provvedimento formale di nomina. Allorché più soggetti si ingeriscano nella medesima gestione di carte valori, il conto redatto dal responsabile dell’ufficio in forma unitaria è irregolare, perché non corredato dei conti dei contabili secondari, come impone l’art. 192 del R.D. n. 827/1924. La confusione delle gestioni, soggettiva e oggettiva, impedisce la corretta individuazione della responsabilità dei singoli agenti, i quali rispondono per la parte di gestione cui hanno preso parte ai sensi dell’art. 192, comma 2, R.D. 827/24. Ne segue che, in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso a discarico.
Il Fatto
Un dirigente di un’Area di una Prefettura, responsabile del servizio di distribuzione dei modelli delle carte di identità, ha reso il conto giudiziale per l’ultima gestione, dal 1° gennaio al 19 giugno dell’esercizio 2024. Pur non essendo stato formalmente nominato, ha assunto la qualità di agente contabile di fatto, come confermato dall’Amministrazione.
Il magistrato istruttore, rilevata la redazione sintetica del verbale di passaggio delle consegne in parziale difformità dalla disciplina di settore, ha deferito il conto al Collegio. La Prefettura e la difesa dell’agente hanno chiesto il discarico, invocando la sostanziale regolarità del conto e l’assenza di irregolarità gestionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura dell’attività rendicontata: la detenzione dei modelli cartacei delle carte di identità, contraddistinti da numeri di serie progressivi e qualificabili come carte valori ai sensi del D.M. Economia e Finanze 23/12/2013, da distribuire ai Comuni richiedenti. Il conto è esclusivamente a materia, perché il versamento degli importi avviene direttamente alla Tesoreria provinciale dello Stato.
La Corte osserva che l’esame dei modelli di ricevuta acquisiti in istruttoria dimostra come alla gestione abbiano preso parte più funzionari dell’ufficio, e almeno uno di essi ha sottoscritto le ricevute di consegna assumendo anch’esso la qualifica di agente contabile di fatto. La fattispecie integra pertanto una gestione plurisoggettiva, sussumibile nel modello legale dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924, nel quale l’agente principale si pone in rapporto diretto con l’Amministrazione e funge da collettore, in un unico conto, delle gestioni degli agenti secondari.
Nel caso concreto, invece, il documento di rendicontazione è unitario nonostante l’ingerenza di una pluralità di soggetti. Ne deriva un rilevante profilo di irregolarità, perché il conto non è corredato dei conti dell’agente secondario, come prescrive il terzo comma dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924, secondo cui i contabili secondari sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e debbono rendere il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale. Il conto deve essere idoneo a dimostrare i fatti di gestione e i relativi risultati, principio positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.
Richiamando l’orientamento della giurisprudenza contabile, la Corte ribadisce l’indefettibilità non solo dell’obbligo di rendicontazione, ma anche dell’obbligo di completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione. È irregolare tanto il conto che rappresenta una pluralità di gestioni facenti capo al medesimo agente, quanto quello in cui la medesima gestione fa capo ad agenti diversi, proprio perché la confusione delle gestioni impedisce di individuare la responsabilità dei singoli.
Quanto al verbale di passaggio delle consegne, il Collegio ne prende atto ma ne rileva la non conformità contenutistica: non redatto sul modello previsto e privo di ricognizione della contabilità. La ricognizione all’atto dell’assunzione serve a separare i fatti delle due gestioni e a determinare con certezza la consistenza iniziale. Nel caso esame la scrittura di apertura trova però corrispondenza in quella di chiusura dell’esercizio precedente e non emergono ammanchi. Ciò nonostante, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso a discarico; in assenza di condanna, non si provvede sulle spese.
Nota della Redazione
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