Controllo successivo Corte dei conti: serve contrasto reale, non mero ritardo (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 95 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. Il mero ritardo nella trasmissione del provvedimento al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche di invio e non un contrasto interpretativo. In difetto di tale presupposto, la Corte dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto.
Il Fatto
La vicenda riguarda un contratto di assunzione a tempo indeterminato stipulato da un istituto comprensivo per un dirigente scolastico, trasmesso alla Ragioneria territoriale dello Stato per il controllo preventivo in ritardo rispetto alla sua adozione. La Ragioneria ha restituito il provvedimento privo di visto, contestando la violazione del termine di contestualità previsto dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. Il dirigente scolastico ha poi chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, e la Ragioneria ha trasmesso gli atti alla Sezione regionale di controllo, evidenziando di non aver potuto esercitare il controllo preventivo.
L’Ufficio di controllo ha ritenuto insussistenti i presupposti per il controllo successivo, poiché mancava un contrasto giuridico reale tra la Ragioneria e il dirigente, emergendo solo una problematica procedurale di tempistiche. La questione è stata deferita per la valutazione collegiale della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione è territorialmente circoscritta alla sola Ragioneria di Venezia, non risultando analoghi provvedimenti inoltrati dalle altre Ragionerie del Veneto né precedenti nella banca dati della Corte. Sul piano preliminare, dichiara inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato, poiché nei casi citati l’atto era stato comunque scrutinato nel merito, oppure ricorreva una pluralità di illegittimità sostanziali.
Il nucleo argomentativo ruota attorno al presupposto del controllo. L’art. 10 d.lgs. n. 123/2011, disponendo l’invio al competente ufficio di controllo della Corte degli atti cui si dà seguito nonostante le osservazioni impeditive, esige sotto il profilo sostanziale un contrasto reale tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile. Sotto il profilo procedurale, il dirigente deve assumere espressamente la responsabilità dell’esecuzione dell’atto. In tal caso la Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi.
Nel caso in esame la Sezione rileva che l’unico punto di contestazione non superato attiene alla trasmissione tardiva del contratto, di durata perché a tempo indeterminato. La Ragioneria non ha esercitato il controllo preventivo esclusivamente sulla base di tale motivazione. Non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile del contratto, ma solo una tematica procedurale di tempistiche di invio, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.
Tale rilievo esclude la sussistenza del contrasto in punto di diritto tra Ragioneria e amministrazione richiesto dalla norma quale presupposto fondamentale, necessario ed assorbente della funzione di controllo attribuita alla magistratura contabile. Il caso esula pertanto dal perimetro di applicazione dell’art. 10. La Corte dichiara dunque il non luogo a provvedere, con conseguente restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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