Esenzione Irpef estesa alla pensione delle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 35 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, comma 211, legge n. 232 del 2016, che estende alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati l’esenzione dall’Irpef di cui all’art. 3, comma 2, legge n. 206 del 2004, ha natura soggettiva e si applica a tutti i trattamenti pensionistici di cui sia titolare il soggetto riconosciuto, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status. I richiami alle leggi n. 466 del 1980, n. 302 del 1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266 del 2005 valgono a delimitare l’ambito dei destinatari e non i trattamenti beneficiati. Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti quando si controverte del diritto a percepire la pensione intera senza la ritenuta operata dall’INPS quale sostituto d’imposta, non vertendosi in tema di rimborso di somme indebite né di impugnazione di atti impositivi. L’INPS è legittimato passivo, poiché la contestazione investe la ritenuta operata dal sostituto d’imposta.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in congedo della Marina Militare, era stato riconosciuto equiparato a vittima del dovere con decreto ministeriale per aver contratto infermità in condizioni straordinarie di missione. Con raccomandata del 14 giugno 2024 aveva domandato all’INPS l’esenzione dall’imposizione fiscale sulla pensione diretta di cui è titolare, invocando l’art. 1, comma 211, legge n. 232 del 2016. La richiesta era rimasta senza esito.

Il pensionato ha quindi agito davanti alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto all’esonero dalla ritenuta Irpef e la condanna dell’istituto previdenziale a cessare la trattenuta e a porre in pagamento l’importo lordo. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione e la carenza della propria legittimazione passiva, sostenendo la natura tributaria della controversia e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Sul punto la causa è stata istruita con ordinanza di integrazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il giudice afferma anzitutto la propria giurisdizione. L’art. 1, comma 2, allegato 1, d.lgs. n. 174 del 2016 devolve alla Corte dei conti i giudizi in materia pensionistica e la giurisprudenza di legittimità vi ricomprende tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale. Le pronunce invocate dall’INPS e dall’Agenzia delle entrate riguardano invece la ripetizione di indebite ritenute o l’impugnazione di atti impositivi: ipotesi estranee al caso in esame, in cui si domanda la correttezza della quantificazione dell’importo erogato.

È poi affermata la legittimazione passiva dell’INPS. Il controllo sulla legittimazione si risolve nell’accertare se, secondo la prospettazione dell’attore, il convenuto sia il soggetto tenuto a subire la pronuncia; l’effettiva titolarità del rapporto attiene al merito. Avendo il ricorrente prospettato l’illegittimità della ritenuta operata dall’istituto quale sostituto d’imposta, la legittimazione sussiste.

Nel merito la Corte ricostruisce la direttrice estensiva della normativa: l’art. 1, comma 211, legge n. 232 del 2016 applica i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici delle vittime del dovere senza richiedere alcuna correlazione con l’evento che ha determinato lo status. I richiami normativi operati dalla disposizione sono funzionali a delimitare l’ambito dei destinatari, non i trattamenti agevolati, poiché le leggi richiamate non prevedono trattamenti pensionistici ma regolano la nozione di vittima del dovere e altri benefici.

La Corte aderisce al principio enunciato da Cass. n. 4873 del 2025 e richiama Cass. n. 15115 del 2024, secondo cui l’esenzione ha natura soggettiva. Osserva che il prevalente orientamento di merito contabile è conforme e che la stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025, ha riconosciuto che l’esenzione si applica a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui il soggetto sia titolare, anche se non correlati all’evento.

Alla stregua di tali rilievi, la Corte accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione diretta senza le ritenute Irpef e condanna l’INPS a porre fine alla trattenuta. Le spese di lite sono integralmente compensate, considerata la pregressa posizione restrittiva e il recente intervento chiarificatore dell’amministrazione finanziaria, nonché la dichiarata intenzione dell’Istituto di adeguarsi al nuovo indirizzo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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